Imposta di bollo su fatture elettroniche: in scadenza il 4° trimestre 2023

Fatture elettroniche

Il 29 febbraio 2024 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2023. In questo articolo ti ricordo i termini e le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevista in scadenza a fine mese.

L’imposta di bollo è un tributo che si applica a determinati documenti, tra cui le fatture elettroniche relative a operazioni non soggette ad IVA o esenti, a condizione che la fattura sia di importo superiore a 77,47 euro. L’aliquota dell’imposta di bollo è fissa e ammonta a 2 euro per ogni fattura elettronica emessa da soggetti passivi IVA, cioè da chi esercita attività d’impresa, arte o professione.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre occorre provvedere al versamento dell’imposta di bollo. Pertanto, entro il 29 febbraio 2024, dovrai versare l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2023.

Per effettuare il versamento dovrai compilare il modello F24, inserendo il codice tributo 2524.

Ricorda che grazie agli strumenti online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi potrai verificare l’importo da versare e scaricare il modello F24 precompilato. L’Agenzia delle entrate, infatti, elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Se nei documenti elettronici emessi è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.

In caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sono previste sanzioni amministrative. Più in particolare, nel caso di omesso o carente versamento dell’imposta di bollo rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo;
  • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
  • gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potrai fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

La fatturazione elettronica è ormai una realtà obbligatoria per la maggior parte dei soggetti economici. Fra le responsabilità in capo agli operatori economici vi è il corretto versamento dell’imposta di bollo. Si tratta di un tributo che, come hai avuto modo di apprendere in questo articolo, va pagato, in linea generale, trimestralmente tramite modello F24. E, in caso di mancato o errato versamento, le sanzioni possono essere molto salate.

Per evitare di incorrere in queste sanzioni è necessario conoscere bene le regole e le procedure per gestire le fatture elettroniche e l’imposta di bollo. A tal fine, ti consiglio di leggere il libro Guida alla fatturazione elettronica tra privati, che offre un indirizzo pratico e completo su questo tema. È questo un modo efficace e conveniente per essere sempre in regola con il fisco e per evitare rischi e sanzioni.

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