Per regolarità contributiva si intende l'assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali. A tal proposito il legislatore è intervenuto cercando di regolamentare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese al punto tale da escludere da ogni tipo di contrattazione tutte le imprese che siano inadempienti agli obblighi previdenziali.
La pubblica amministrazione committente o, per essa, il responsabile dei lavori deve chiedere un certificato di regolarità contributiva (DURC) all'impresa cui intende affidare l'appalto. Tale certificato può essere rilasciato dall'Inps e dall'Inail ovvero dalle Casse Edili per quanto di rispettiva competenza e deve essere trasmesso all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.
In sostanza il DURC è il certificato che attesta la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile. Con il termine operatore economico si fa riferimento all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi ovvero ad un raggruppamento o consorzio di essi. Pertanto è tenuto alla presentazione del DURC qualunque soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione e che sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse Edili.
Fra i casi più frequenti in cui vi è obbligo di presentare il Durc si riscontrano:
- l'aggiudicazione definitiva del contratto,
- la stipula del contratto,
- il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture,
- il rilascio di attestazione di regolare esecuzione,
- il pagamento del saldo finale.
La circolare ministeriale n. 35/2010 stabilisce che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.
La determinazione n. 1 del 2010 dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP) e la successiva circolare ministeriale n. 35 del 2010 hanno stabilito la validità trimestrale del DURC rilasciato ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva, dell'aggiudicazione, della stipula del contratto, dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto, dell'attestazione SOA o dell'iscrizione all'albo fornitori. Limitatamente agli acquisti in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto. Il periodo di validità decorre dal giorno di emissione del documento.
Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo la regolarità può essere dichiarata fino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.
Ai soli fini della partecipazione a gare d'appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave, ossia del 5% ovvero inferiore a 100 euro, tra le somme dovute e quelle versate fermo restando l'obbligo di versamento di tali somme entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
In caso di riscontro negativo della regolarità contributiva sarà rilasciato un DURC negativo. Prima di emettere il DURC negativo l'ente previdenziale dovrà chiedere all'azienda di regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
Ai sensi del d.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000, l'impresa, nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il DURC può essere richiesto per via telematica tramite il sito dell'Inps o dell'Inail. La procedura assegna un codice identificativo pratica (C.I.P.) e un numero di protocollo. Dopo il 31° giorno dal rilascio del C.I.P. sarà emesso il DURC. Se necessario l'Istituto Previdenziale richiede documentazione integrativa da presentare entro quindici giorni durante i quali il termine massimo di rilascio del DURC è sospeso. In caso di irregolarità il contribuente sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni. Il certificato è spedito tramite posta raccomandata.
Se vuoi partecipare ad appalti pubblici, quindi, devi necessariamente essere in regola con il Durc. In realtà, gli adempimenti da porre in essere negli appalti pubblici sono veramente tanti. E quando si parla di DURC non si dovrebbe soffermarsi in superficie alla regolarità contributiva ma occorrerebbe andare più a fondo della materia esplorando anche la legislazione corrente, la giurisprudenza, la prassi e la documentazione operativa. Per questo potrebbe esserti utile questa guida di Giada Mazzanti.
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