Il 30 settembre 2024 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 2° trimestre 2024. Attenzione, però. Non tutti hanno l'obbligo di provvedere al pagamento entro la scadenza. In questo articolo ti farò un riepilogo dei termini, delle scadenze da ricordare e delle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’imposta di bollo è un tributo che si applica a determinati documenti, tra cui le fatture elettroniche relative a operazioni non soggette ad IVA o esenti, a condizione che la fattura sia di importo superiore a 77,47 euro. L’aliquota dell’imposta di bollo è fissa e ammonta a 2 euro per ogni fattura elettronica emessa da soggetti passivi IVA, cioè da chi esercita attività d’impresa, arte o professione.
Scadenza imposta di bollo 2 trimestre 2024
Entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del secondo trimestre occorre provvedere al versamento dell’imposta di bollo. Pertanto, entro il 30 settembre 2024 dovrai versare l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2024.
Il legislatore, per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, ha previsto alcune condizioni che ti consentono di posticipare il pagamento del tributo relativo al primo trimestre senza applicazione di sanzioni e interessi. In particolare, relativamente all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al primo trimestre dell'anno, il versamento può essere predisposto nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento a condizione che l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a euro 5.000.
Questo vuol dire che se l'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre risultava inferiore a euro 5.000, sicuramente hai saltato il versamento previsto per lo scorso 31 maggio. In tal caso, con il versamento dell'imposta di bollo del secondo trimestre dovrai versare anche quella del primo trimestre.
Ma questo soltanto se l'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia superiore complessivamente a 5.000 euro. In caso contrario, se ne riparlerà alla scadenza dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre prevista per il prossimo 2 dicembre (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato).
Ricorda che grazie agli strumenti online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi potrai verificare l’importo da versare e scaricare il modello F24 precompilato. L’Agenzia delle entrate, infatti, elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Se nei documenti elettronici emessi è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Codice tributo imposta di bollo 2° trimestre 2024
Sono previste due differenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo:
- mediante addebito diretto sul conto corrente bancario del soggetto IVA;
- mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta di bollo relativa al secondo trimestre è 2522.
In caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
Nel caso di omesso o carente versamento dell’imposta di bollo rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potrai fornire chiarimenti in merito ai versamenti.
La fatturazione elettronica è ormai una realtà obbligatoria per la maggior parte dei soggetti economici. Fra le responsabilità in capo agli operatori economici vi è il corretto versamento dell’imposta di bollo. Si tratta di un tributo che, come hai avuto modo di apprendere in questo articolo, va pagato, in linea generale, trimestralmente tramite modello F24. E, in caso di mancato o errato versamento, le sanzioni possono essere molto salate.
Per evitare di incorrere in queste sanzioni è necessario conoscere bene le regole e le procedure per gestire le fatture elettroniche e l’imposta di bollo. A tal fine, ti consiglio di leggere il mio libro intitolato Guida alla fatturazione elettronica tra privati, che offre un indirizzo pratico e completo su questo tema. È questo un modo efficace e conveniente per essere sempre in regola con il fisco e per evitare rischi e sanzioni.
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