Per espressa previsione di legge, su talune fatture elettroniche è obbligatorio corrispondere l’imposta di bollo. L’adempimento riguarda tutti i coloro che emettono fatture elettroniche ma, più di tutti, coinvolge gli imprenditori che adottano il regime forfettario e i professionisti. Se sei un imprenditore o un professionista, quindi, questo articolo ti servirà a chiarirti le idee in quanto ti permetterà di apprendere tutto quello che devi sapere sull’imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina l’imposta di bollo e stabilisce i casi in cui questa deve essere corrisposta. In particolare, prevede che l’imposta di bollo sia un tributo da corrispondere fin dall’origine per taluni atti, documenti e registri espressamente indicati nella normativa. Fra questi rientrano anche le fatture elettroniche.
Come emettere la fattura elettronica con imposta di bollo
Nelle fatture elettroniche occorre riportare l’indicazione imposta è assolta in modo virtuale. In questo modo, nel file in formato XML della fattura elettronica verrà compilato il campo “Bollo virtuale” nel quale dovrà essere indicato il valore “SI”. Si tratta in un’operazione abbastanza semplice in quanto il tuo software di fatturazione elettronica dovrebbe prevedere già questa funzionalità.
Tale indicazione risulta essere di fondamentale importanza, non soltanto per non incorrere in sanzioni derivanti dall’errato versamento dell’imposta di bollo ma anche, come ti dirò più avanti, per ricevere dall’Agenzia delle entrate il calcolo dell’imposta di bollo complessiva che dovrai versare. In questo modo non sarà necessario fare ulteriori calcoli né ricordarti per quali fatture elettroniche dovrai provvedere al versamento dell’imposta di bollo poiché tutto sarà accuratamente indicato nel documento che riceverai dall’amministrazione finanziaria.
Misura dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In via generale, le fatture elettroniche sono esenti da imposta di bollo a condizione che queste siano assoggettate a IVA.
In tutti gli altri casi, le fatture elettroniche sono soggette a imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro per ciascun esemplare emesso.
L’imposta non è dovuta quando l’importo della fattura elettronica non sia superiore a 77,47 euro.
Pertanto, sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro le fatture elettroniche oltre 77,47 euro relative alle seguenti operazioni:
- fuori campo IVA;
- esenti;
- non imponibili.
Calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Per il calcolo dell’imposta di bollo da versare all’erario è possibile utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tramite il portale Fatture e Corrispettivi, infatti, puoi recuperare le somme da versare e scaricare modello di pagamento F24 già compilato.
A questo punto non ti resta altro da fare che indicare l’Iban corrispondente al tuo conto corrente per procedere con il versamento di quanto dovuto.
Tieni conto che, se dai tuoi calcoli l’importo da versare è diverso da quello definito dall’Agenzia delle entrate, potrai sempre intervenire sui dati delle fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta ma per le quali l’imposta risulta comunque dovuta.
Versamento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è corrisposta, ai sensi dell’art. 6 del decreto 17 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, come modificato dal decreto 4 dicembre 2020, mediante versamento con modello F24.
Nel modello F24 devono essere indicati i seguenti codici tributo:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Ricorda che se posticipi il versamento dell’imposta devi comunque indicare i codici tributo relativi ai periodi per i quali l’imposta è dovuta.
Scadenze versamento imposta di bollo fatture elettroniche
Il termine entro il quale provvedere al pagamento del tributo è stabilito nelle seguenti tempistiche:
Fatture elettroniche emesse nel primo trimestre | Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre | 31 maggio |
Fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre | Entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre | 30 settembre |
Fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre | Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre | 30 novembre |
Fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre | Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre | 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento |
A fronte di tale calendario, il legislatore ha introdotto alcune previsioni che consentono di usufruire di modalità di pagamento semplificate e unitarie dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Infatti, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
Esemplificando:
- in linea generale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è previsto nel rispetto delle scadenze ordinarie;
- se nel primo trimestre l’imposta di bollo da versare risulta essere inferiore a 5.000 euro, è possibile rinviare il versamento alla scadenza relativa al secondo trimestre;
- se nel secondo trimestre l’imposta di bollo da versare, cumulata a quella del primo trimestre eventualmente rinviata, risulta inferiore a 5.000 euro, è possibile rinviare il versamento alla scadenza relativa al terzo trimestre;
- la scadenza del terzo trimestre interessa tutti i soggetti chiamati a versare l’imposta di bollo, a prescindere dalla cifra dovuta. Pertanto, il versamento deve essere effettuato anche se l’imposta da versare, cumulata a quella del primo e del secondo trimestre eventualmente rinviata, risulta inferiore a 5.000 euro;
- analogamente alla scadenza del terzo trimestre, anche la scadenza del quarto trimestre interessa tutti i contribuenti, indipendentemente dalla cifra dovuta.
Fatture con più operazioni
Con risoluzione del 3 luglio 2001, n. 98, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati a IVA (ad esempio, fatturazione compensi con IVA e addebito di spese in base all’art. 15 del d.P.R. 633/1972), scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato a IVA superi l’importo di euro 77,47.
Sanzioni
Il soggetto che non corrisponde, totalmente o parzialmente, l’imposta di bollo è soggetto ai soggetti adempimenti e sanzioni:
- provvedere al pagamento dell’imposta;
- pagare una sanzione amministrativa;
- riconoscere gli interessi.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 novies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato, per ultimo, dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, comunica al contribuente:
- l’ammontare dell’imposta,
- l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta, calcolata in base all’art. 13, c. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al 30%) ridotta ad un terzo,
- l’ammontare degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, è prevista l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Termini di decadenza
L’accertamento del regolare versamento dell’imposta di bollo può avvenire, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
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