Sono numerosi i professionisti che scelgono di destinare una parte della propria abitazione a ufficio. Si pensi, ad esempio, ad un avvocato che destina alcune stanze di casa sua per ricevere i propri clienti oppure un medico che ricava uno studio per visitare i pazienti. La questione è abbastanza complessa poiché gli aspetti fiscali e tributari legati a due differenti soggetti, privato e professionista, si mescolano e possono generare molta confusione.
Partiamo dal presupposto che l'immobile nel quale il professionista abita e svolge la propria professione non può essere considerato strumentale bensì ad uso promiscuo. In tale ambito la normativa è abbastanza chiara e non lascia spazio a cattive interpretazioni: l'articolo 43, comma 2 del TUIR, infatti, considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni.
Ai fini fiscali, per gli immobili ad uso promiscuo, l'articolo 54, comma 3 del TUIR come modificato dal Decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116, riconosce una deduzione del 50% della rendita catastale a condizione che il professionista non disponga, nel medesimo comune, di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività. Ai fini della deduzione del 50% è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di usare per lo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, anche se riesce a dimostrare di aver destinato a studio una porzione superiore, non è possibile applicare una deduzione maggiore di quella stabilita dalla normativa.
In caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.
Lo stesso articolo 54 del TUIR permette la deducibilità al 50% delle spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione che non sono imputabili a incremento del costo dei beni cui si riferiscono limitatamente al 5% del valore dei beni strumentali nell'anno di sostenimento. L'eventuale eccedenza è dedotta nel quinquennio successivo.
Anche i costi sostenuti per la gestione di un immobile ad uso promiscuo sono stati oggetto di analisi da parte del fisco. In linea generale tali costi sono deducibili al 50%. La deducibilità al 50% può essere applicata solo ai costi sostenuti sia per l'abitazione che per lo studio. Diversamente, se un costo si riferisce alla sola attività professionale sarà interamente deducibile mentre se si riferisce alla sola sfera privata diventerà indeducibile.
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano promiscui i costi sostenuti per l'energia elettrica, utenza idrica, riscaldamento e affitto. Le spese telefoniche e quelle per la connessione a Internet possono essere dedotte nella misura massima dell'80%.
La deduzione integrale è ammessa anche per l'acquisto di mobili e macchine per l'ufficio che riguardano solo la sfera professionale. Pertanto un computer acquistato e destinato ad essere utilizzato dalla segretaria sarà interamente deducibile; quello destinato per gli studi o i giochi del figlio del professionista sarà indeducibile. Se, infine, un mobile è utilizzato promiscuamente, la deducibilità potrà essere applicata al 50%.
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