L'articolo 5 del Dl 22 ottobre 2016, n. 193, ha esteso la possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine di accertamento fiscale. In tal caso, tuttavia, il credito che dovesse emergere da tale dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. In questo articolo troverai le regole aggiornate in materia di dichiarazione integrativa a favore.
Alla stessa maniera la dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione oppure essere utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso se ne ricorrono i presupposti. Resta ferma, in entrambi i casi, l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
Redditi, Irap, sostituti d'imposta
Il Dl 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis del DPR 322/1998 relativi alla dichiarazione integrativa a favore stabilendo che le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre entro i termini previsti per l'accertamento fiscale stabiliti dall'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Più nel dettaglio, l'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, in caso di dichiarazione errata, il termine per l'accertamento corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione mentre in caso di dichiarazione omessa il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Tale disposizione si applica anche nel caso di correzione di errori contabili di competenza.
Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ma entro i termini per l'accertamento, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa stessa. Resta ferma, in ogni caso, per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.
Non si esclude l’applicazione delle sanzioni, eventualmente in misura ridotta in caso di ravvedimento operoso.
IVA
L'articolo 5 del Dl 193/2016 ha inserito all'articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 i commi da 6-bis a 6-quinquies con riferimento alla dichiarazione annuale IVA. In pratica le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, entro i termini previsti per l'accertamento. Nello specifico, in caso di presentazione della dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972).
In riferimento agli adempimenti in capo alle imprese e ai professionisti inerenti l'imposta sul valore aggiunto e per conoscere i pricipali riferimenti legislativi in materia di IVA, ti suggerisco il testo intitolato Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali.
Per quanto riguarda il credito eventualmente derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa IVA, presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale oppure utilizzato in compensazione o, laddove i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 633/1972 siano soddisfatti, chiesto a rimborso.
In particolare, il citato articolo 30 disciplina i presupposti del rimborso IVA:
- cessazione dell'attività ;
- importo superiore a euro 2.582,28 quando sussiste una delle seguenti ipotesi:
- esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportino l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuazione prevalente di operazioni non soggette ad imposta;
- soggetti non residenti;
- se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili.
Per ulteriori approfondimenti sul rimborso IVA ti rimando alla Guida al rimborso dell'IVA.
L'articolo 34, comma 9, del DPR 633/1972 disciplina il regime speciale per i produttori agricoli: compete la detrazione o il rimborso dell'IVA ai produttori agricoli che esportano prodotti agricoli e ittici ad aliquota ridotta.
Diverso è, invece, il caso in cui la dichiarazione integrativa IVA sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ma sempre entro il termine previsto per l'accertamento fiscale. In tal caso, infatti, il credito può essere chiesto a rimborso laddove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 633/1972 mentre può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso resta ferma per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
Alla luce del dettato normativo, pertanto, il credito relativo alla dichiarazione integrativa IVA potrà essere chiesto a rimborso anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di un anno. Tale disposizione riflette l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 13378 del 2016 nella quale viene determinato uno squilibrio in favore dell’amministrazione finanziaria rispetto al contribuente. L'amministrazione finanziaria, infatti, ha facoltà di procedere alle rettifiche d’ufficio entro i generali termini di accertamento mentre al contribuente è data facoltà di rettificare in proprio favore la dichiarazione entro il termine di un anno. Il contribuente potrebbe solamente presentare istanza di rimborso per le imposte versate in eccesso entro quarantotto mesi dal versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973), potendo però incorrere in un rifiuto da parte del fisco contro il quale rimane unicamente la strada del contenzioso giurisdizionale.
Il credito, inoltre, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale limitatamente ai debiti maturati successivamente.
Dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo | Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo |
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Portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale | Â |
Utilizzato in compensazione orizzontale (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) | Utilizzato in compensazione orizzontale (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa |
Chiesto a rimborso se, per l'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ricorrono i presupposti dell'articolo 30 o dell'articolo 34, comma 9, del DPR 633/1972 | Chiesto a rimborso se, per l'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ricorrono i presupposti dell'articolo 30 o dell'articolo 34, comma 9, del DPR 633/1972 |
Viene previsto, infine, nel nuovo comma 6-quinquies che resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori a proprio danno, di fatto o di diritto, nella determinazione dell'obbligazione tributaria. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle sanzioni, eventualmente in misura ridotta in caso di ravvedimento operoso.
Accertamento in caso di dichiarazione integrativa
Il comma 640 dell'unico articolo della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) prevede che qualora sia presentata una dichiarazione integrativa e, comunque, in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni. Ciò vale anche per dichiarazione integrativa Iva ai sensi del nuovo articolo 6-bis.
La riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione ossia gli elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.
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