L'art. 22 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il meccanismo del reverse charge ossia il regime IVA secondo cui i relativi obblighi devono essere assolti dal soggetto cessionario o committente anziché dal cedente o dal prestatore.
La legge 122/2022, di conversione del decreto Semplificazioni fiscali, com'era prevedibile, non ha modificato l'articolo 22 del decreto legge 73/2022. Rimane, quindi, prorogato fino al 31 dicembre 2026 il meccanismo dell'inversione contabile nelle operazioni relative a:
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Il meccanismo del reverse charge o inversione contabile è stato introdotto per contrastare le frodi IVA in determinati settori particolarmente a rischio. È proprio con il meccanismo dell'inversione contabile che è possibile evitare che il cessionario detragga l'imposta che il cedente, illecitamente, non versa allo Stato.
Come ti spiego meglio nel libro Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali, in linea generale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è considerato debitore d'imposta il soggetto che, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettua operazioni rilevanti nel territorio dello Stato. Quanto si emette fattura, l'IVA è addebitata, a titolo di rivalsa, al cliente. Il passaggio successivo prevede il versamento dell'imposta all'erario. Il cessionario, se soggetto passivo IVA, può detrarre l'imposta addebitata in relazione ai beni e ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Tale sistema, tuttavia, presenta una serie di vulnerabilità e ciò può essere il pretesto per dare vita a comportamenti fraudolenti da parte di soggetti cedenti o prestatori che “dimenticano” di versare all'erario l'IVA pagata e portata in detrazione dal cliente.
In deroga a tale procedura, nel tentativo di limitare i comportamenti scorretti, interviene il meccanismo del reverse charge. Resta inteso che il destinatario dell'operazione debba essere soggetto passivo in Italia.
Ora ti spiego come funziona il reverse charge. Sotto l'aspetto operativo si procede nel seguente modo:
- il cedente/prestatore:
- emette fattura senza addebitare l’IVA, in deroga a quanto prevedono le regole ordinarie,
- riporta in fattura l’annotazione “inversione contabile”,
- indica la norma in virtù della quale l'inversione contabile viene applicata;
- il cessionario/committente:
- integra il documento ricevuto con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e la relativa imposta,
- procede a una doppia annotazione, sia nel registro vendite sia, ai fini della detrazione, nel registro acquisti.
In funzione di tale operazione, il cessionario/committente non versa l’IVA allo Stato, in quanto la doppia registrazione - a debito e a credito - assicura la neutralità contabile dell’operazione, sempre che non sussistano limiti alla detrazione, come nel caso dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
In base a quanto previsto dall'articolo 199-bis della Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto del 28 novembre 2006, n. 112, il meccanismo del reverse charge può essere autorizzato, per talune operazioni, solo in via temporanea.
In un primo provvedimento di autorizzazione, il reverse charge è stato applicato fino al 31 dicembre 2018, successivamente prorogato al 30 giugno 2022. Considerata l’efficacia della disposizione quale strumento di contrasto alle frodi in ambito IVA, il legislatore unionale ha ritenuto opportuno estendere la possibilità di avvalersene fino al 31 dicembre 2026.
Il legislatore italiano ha recepito tale disposizione con l'articolo 22 del decreto Semplificazioni fiscali e ha stabilito la proroga del reverse charge 2026. In particolare ha adeguato la normativa interna e stabilito che il regime dell'inversione contabile sia prorogato fino al 31 dicembre 2026 per talune operazioni.
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