La crescente produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ha portato più di una volta l'Agenzia delle entrate a chiarire come rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché l'inquadramento catastale degli impianti fotovoltaici. Tutto questo fino alla circolare 36/E dello scorso dicembre con la quale l'Agenzia ha inteso completare e armonizzare le precisazioni già rese in relazione agli impianti fotovoltaici.
Impianti fotovoltaici: beni mobili o immobili?
La prima questione da chiarire in merito agli impianti fotovoltaici è quella della qualificazione come beni mobili o immobili. Sono qualificabili come beni mobili gli impianti fotovoltaici che possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e che l'operazione di spostamento non sia antieconomica ovvero non comporti oneri gravosi.
Per semplificare, l'Agenzia delle entrate ha qualificato gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Nello specifico le installazioni di pannelli fotovoltaici si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 o D/10 oppure risultano posizionate sulle pareti o su un tetto ovvero realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto al termine della loro installazione.
Gli impianti fotovoltaici si considerano beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stessi;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla eventuale installazione al suolo ovvero integrazione in immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 28 del 2 gennaio 1998.
Impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili
Imposte dirette
Per l'impianto fotovoltaico considerato bene immobile, il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento per le persone fisiche e le persone giuridiche titolari di reddito d'impresa nonché ai sensi dell'articolo 54 del TUIR per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che hanno acquistato l'impianto tra il 2007 e il 2009 e lo impiegano nell'ambito della loro attività. Il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 4%.
IVA
Le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili rientrano nel regime di assoggettamento previsto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/1972 secondo il quale è prevista l'esenzione IVA per i trasferimenti e le locazioni di beni immobili. La cessione dell'impianto fotovoltaico si considera effettuata nel momento della stipulazione dell'atto di trasferimento mentre le prestazioni di servizi relative a impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ovvero al momento in cui è emessa la fattura.
Fermo restando quanto specificato in merito al regime di esenzione applicabile alle cessioni di impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, nell'eventualità si configurino le fattispecie di esclusione dall'esenzione disciplinate dal già citato articolo 10 del DPR 633, sarà applicata all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto l'aliquota agevolata del 10%. In particolare, le cessioni cui è applicabile l'aliquota IVA del 10% sono relative a impianti che siano in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, siano composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati dalla norma CEI 82-25.
Le cessioni di singole parti che compongono gli impianti (moduli fotovoltaici, inverter, strutture metalliche di supporto), se si tratta di beni finiti destinati alla costruzione dell'impianto sono aggettati ad aliquota agevolata del 10%. L'agevolazione è, comunque, rivolta esclusivamente ai cessionari che si configurino come soggetti incaricati di installare o costruire l'impianto nonché agli utilizzatori finali a condizione che rilascino, sotto propria responsabilità, una dichiarazione circa l'utilizzazione di tali beni per la costruzione di impianti.
L'aliquota agevolata del 10% è applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per la costruzione degli impianti fotovoltaici.
Imposte di registro e ipocatastali
L'atto di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, se soggetto a IVA deve essere assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta di registro in misura fissa mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 3% e dell'1%. Qualora la cessione non sia soggetta a IVA, l'imposta di registro è dovuta nella misura del 7% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di fabbricati e relative pertinenze e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. Le imposte ipotecaria e catastale sono, invece, dovute rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%.
Da segnalare che l'articolo 10 del D.lgs. n. 23 del 2011 ha apportato modifiche alla tassazione applicabile ai trasferimenti immobiliari. Per effetto di tali modifiche, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014 le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili che non rientrino nel campo di applicazione dell'IVA sono soggette a imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, comunque non inferiore a 1.000 euro. Sempre a partire da quest'anno tali cessioni sono assoggettate a imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili
Imposte dirette
Per l'impianto fotovoltaico considerato bene mobile il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento quando lo stesso impianto è utilizzato da persone fisiche o giuridiche titolari di reddito d'impresa che impiegano tale bene nell'ambito dell'attività d'impresa nonché quando l'impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività. Il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9%.
IVA
La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese, arti e professioni costituisce operazione imponibile da assoggettare ad IVA. La consegna dell'impianto si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione mentre le prestazioni di servizi relative all'impianto fotovoltaico si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o nel momento in cui è emessa la fattura.
Per l'applicazione dell'aliquota IVA valgono le medesime considerazioni ritenute valide per le cessioni e le prestazioni relative a impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.
Imposte di registro e ipocatastali
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa. Diversamente sarà applicata l'imposta di registro nella misura pari al 3%.
Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali
€ 15,00
+ 5 euro spese di spedizioneProdotto disponibile
Spedizione immediata
Guida al rimborso dell'IVA
€ 15,00
Prodotto disponibile
Spedizione immediata
Reverse charge
€ 4,99
Prodotto disponibile
Download immediato
Aggiungi un commento