Calcolo e versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Rivalutazione TFR

La rivalutazione del TFR è un meccanismo previsto dal codice civile che consente di adeguare il valore del trattamento di fine rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Su tale rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17%, che va versata in due rate: un acconto entro il 16 dicembre e un saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. In questo articolo vedremo come si calcola la rivalutazione del TFR e come si determina l’importo dell’imposta sostitutiva da versare.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'articolo 2120 del codice civile prevede che il TFR rimasto in azienda, accantonato ogni anno, venga rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50% maggiorato di un tasso pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. La rivalutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sulla rivalutazione, l'impresa deve applicare un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 17%.

Sui redditi derivanti dalle rivalutazione del TFR accantonato è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%, come disciplinato dal comma 623, articolo 1 della Legge 190/2014. Il versamento dell'imposta avviene in acconto entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo mediante l'utilizzo del modello F24.

Con tale intervento, il legislatore ha voluto considerare la rivalutazione del TFR al pari delle rendite finanziarie, da tassare con aliquota sostitutiva mentre originariamente l'obiettivo era quello di permettere un parziale recupero dell'inflazione e adeguare nel tempo il valore realte del TFR accantonato.

In pratica, la rivalutazione del TFR, a differenza della quota di capitale di TFR, sarà tassata annualmente e non solo al momento dell'erogazione. L'imposta sostitutiva dell'anno definitivamente calcolata è imputata a riduzione del fondo trattamento di fine rapporto maturato.

Calcolo dell'acconto

L'acconto dell'imposta sulla rivalutazione del TFR deve essere versato entro il 16 dicembre e può essere determinato secondo il metodo storico o quello previsionale. Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto d'imposta applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno. Alternativa a quello storico è il metodo previsionale tramite il quale il sostituto d'imposta può scegliere di calcolare l'acconto nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

Calcolo del saldo

Il saldo dell'imposta sulla rivalutazione del TFR deve essere versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l'imposta è calcolata. L'aliquota del 17% va applicata sulle rivalutazioni del TFR determinatesi nello stesso anno a cui dovrà essere scomputata la quota già versata a titolo di acconto.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta sulla rivalutazione del TFR deve essere effettuato mediante modello F24 sul quale andranno indicati i codici tributo 1712 per l'acconto e 1713 per il saldo. L'imposta, sia in acconto che a saldo, può essere compensata con eventuali crediti maturati.

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