Disciplina del rimborso IVA annuale e trimestrale

Rimborso IVA

Il rimborso dell'IVA è uno degli adempimenti maggiormente osservati dagli operatori. Da quando, poi, il Dl 193/2016 ha innovato, semplificato e accelerato l'intera procedura, ottenere il rimborso dell'imposta per un importo complessivo inferiore a 30mila euro avviene senza adempimenti aggiuntivi. In questo articolo saranno chiariti i principali aspetti che riguardano la disciplina del rimborso IVA annuale e trimestrale.

Rimborso IVA annuale

Come previsto dall'art. 30, c. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se dalla dichiarazione annuale IVA risulta che l'imposta detraibile, maggiorata delle somme versate mensilmente, è superiore all'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente potrà computare l'importo eccedente in detrazione nell'anno successivo o chiedere il rimborso.

Il contribuente può richiedere il rimborso dell'IVA nel caso di cessazione dell'attività ovvero ai sensi dell'art. 30, c. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della dichiarazione:

  1. quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  2. quando effettua operazioni non imponibili di cui alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  3. limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  4. quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta (territorialità dell'imposta);
  5. quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 (obblighi o diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato).

Inoltre, come previsto dal successivo quarto comma, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso dell'IVA può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Rimborso IVA trimestrale

L'articolo 38-bis, c. 2, del d.P.R. 633/1972 offre al contribuente la possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle seguenti ipotesi:

  1. quando nel trimestre di riferimento ha esercitato esclusivamente o prevalentemente attività che comportino l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  2. quando nel trimestre precedente ha effettuato operazioni non imponibili di cui alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
  3. quando nel trimestre precedente ha effettuato acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  4. quando nel trimestre ha effettuato prevalentemente operazioni non soggette all'imposta nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis);
  5. quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17 (obblighi o diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato).

Il rimborso trimestrale dell'IVA è richiesto, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.P.R. ottobre 1999, n. 542, presentando istanza in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I titolari di partita IVA, pertanto, possono presentare richiesta di rimborso infrannuale IVA presentando, in via esclusivamente telematica, il modello IVA TR, sempreché sia stata realizzata nel trimestre una eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a euro 2.582,28.

Il rimborso trimestrale è richiesto presentando istanza in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il riferimento al trimestre prescinde dalla periodicità di liquidazione adottata dal contribuente (mensile o trimestrale, per natura o per opzione). La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri di competenza. I crediti maturati nel quarto trimestre possono essere chiesti a rimborso esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

La richiesta di rimborso di riferisce soltanto al credito sorto nel trimestre di riferimento (non è possibile richiedere a rimborso crediti relativi al trimestre precedente). Pertanto, il calendario per la presentazione della richiesta di rimborso infrannuale IVA è il seguente:

TrimestreTermine entro il quale presentare la richiesta
I trimestre30 aprile
II trimestre31 luglio
III trimestre31 ottobre
IV trimestreEntro il 30 aprile con la dichiarazione

È opportuno precisare che la presentazione del modello IVA TR oltre le scadenze stabilite determina la perdita del diritto a ottenere il rimborso da parte del contribuente.

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