L'indennità di disoccupazione NASpI, generalmente pagata mensilmente, può essere anche erogata in forma anticipata e in soluzione unica. Laddove sussistano le condizioni, l'operazione di anticipo è esente da imposizione fiscale Irpef. Con questo articolo approfondisco il tema relativo all'esenzione Irpef in caso di NASpI ancitipata dall'Inps, anche alla luce dei chiarimenti forniti dallo stesso Istituto di previdenza con circolare del 26 novembre 2021, n. 178.
La NASpI è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti che, a determinate condizioni, perdono il proprio posto di lavoro. È riconosciuta se si soddisfano i seguenti requisiti:
- perdita involontaria dell’occupazione e possesso dello stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane contribuite nei quattro anni precedenti, che non abbiano già dato luogo a un’altra indennità di disoccupazione;
- 30 giornate lavorate nell’anno (requisito non necessario per il 2021).
Il pagamento NASpI avviene, in linea generale, mensilmente e, di norma, è pari al 75% del reddito medio imponibile mensile degli ultimi quattro anni (se l’ammontare, però, supera, per l’anno 2021, euro 1.227,55 mensili, per determinare l’importo occorre calcolare il 25% della differenza tra l’imponibile medio mensile e 1.227,55 e aggiungerlo a quest’ultimo valore, comunque entro il limite di euro 1.335,40, per l’anno 2021). Tuttavia, in alcuni casi ben definiti, l’indennità può essere corrisposta anche anticipatamente e in soluzione unica (a tal proposito di ricordo che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, che non abbiano già dato luogo ad un’altra prestazione di disoccupazione e comunque, non superiore a 24 mesi).
In particolare, ai sensi del primo comma, art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è possibile richiedere la liquidazione anticipata della NASpI nei casi di:
- avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Se hai perso il posto di lavoro, sei beneficiario di NASpI, hai idee imprenditoriali in cantiere e vuoi lavorare in proprio, puoi richiedere all'Inps la NASpI anticipata.
Per spingere ancora di più la sottoscrizione di quote di capitale all’interno di cooperative, il legislatore ha previsto un importante beneficio fiscale. L’articolo 1, comma 12 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito che la liquidazione anticipata della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, è subordinata ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è stato emesso il 17 giugno 2021 (provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021).
Con il provvedimento in commento, l’Agenzia delle entrate ha stabilito, ai fini del riconoscimento dell’esenzione Irpef relativa all'anticipo NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, che i lavoratori debbano allegare alla domanda di anticipazione presentata all’Inps anche i seguenti documenti:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Con circolare del 26 novembre 2021, n. 178 l’Inps ha fornito le istruzioni procedurali per la gestione delle domande di anticipo NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa. L’Istituto fa presente che la documentazione da allegare alla domanda è necessaria per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa. In assenza di tutta la documentazione, il richiedente non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI.
La domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
Con l’occasione, l’Inps ricorda che la disciplina ai fini dell’anticipo NASpI prevede che nell’ipotesi in cui il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI - un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
La NASpI è l'indennità a sostegno dei lavoratori dipenenti che perdono il proprio lavoro per cause non dipendenti dalla loro volontà. Tutte le più importanti informazioni sulla materia puoi trovarle in un ebook che ho scritto, intitolato Guida alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Il testo non soltanto ti spiega come puoi richiedere e ottenere l'indennità NASpI (o, se sei un lavoratore occasionale, la Dis-Coll), ma ti indirizza anche a fare la scelta giusta in caso di NASpI anticipata per apertura partita IVA. Fra gli altri argomenti che potrebbero interessarti: NASpI e stage, NASpI e tirocinio, compatibilità tra NASpI e partita IVA, anticipazione NASpI, décalage NASpI, come calcolare la disoccupazione.
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