Factoring e cessione del credito: come funzionano e quali sono le differenze

Factoring e cessione del credito

Il factoring e la cessione del credito sono due strumenti finanziari che possono aiutare le imprese a ottenere liquidità e a gestire i propri crediti commerciali. Ma in cosa consistono e quali sono le differenze tra le due modalità di cessione del credito: pro soluto e pro solvendo? Dalla lettura di questo articolo conoscerai le principali caratteristiche del factoring e della cessione del credito.

Factoring

Il factoring è un rapporto continuativo tra un’impresa (cedente) e una società specializzata (cessionario o factor) in base al quale il cedente trasferisce al factor una parte o tutti i suoi crediti verso i propri clienti (ceduti), ricevendo in cambio un anticipo del loro valore nominale e una serie di servizi di gestione e garanzia del credito. È, quindi, un’operazione di cessione del credito che viene utilizzata da molte imprese per ottenere liquidità immediata. È disciplinato dalla legge n. 52/1991, che regola la cessione dei crediti di impresa.

Il factoring è una forma di finanziamento complementare al credito bancario, che può essere utile per le imprese che hanno difficoltà a incassare i crediti in modo regolare o che vogliono delegare a terzi la gestione del proprio portafoglio clienti.

I servizi offerti dal factor alle imprese possono essere:

  • servizio di finanziamento: il factor anticipa al cedente una quota dei crediti ceduti, solitamente tra il 70% e l’80%, al netto dei costi di compravendita e gestione;
  • servizio di assunzione del rischio: il factor si assume il rischio di insolvenza dei ceduti, garantendo al cedente il pagamento dei crediti anche in caso di inadempienza dei debitori;
  • servizio di gestione del credito: il factor si occupa della tenuta della contabilità dei crediti, dell’incasso delle fatture, del recupero dei crediti scaduti e della gestione delle eventuali contestazioni.

Per accedere al factoring, l’impresa deve avere:

  • crediti certi, liquidi ed esigibili: i crediti devono essere documentati da fatture o altri titoli legalmente validi, devono avere una scadenza determinata o determinabile e devono essere riferiti a prestazioni effettivamente eseguite;
  • crediti verso clienti affidabili: i crediti devono essere vantati nei confronti di clienti solvibili e con una buona reputazione commerciale, che non presentino situazioni di contenzioso o protesto;
  • crediti verso clienti diversificati: i crediti devono essere distribuiti tra un numero sufficiente di clienti, per evitare una concentrazione eccessiva del rischio su pochi debitori.

L’erogazione dei fondi nel factoring è veloce e sicura e, pertanto, permette all’impresa di poter programmare con ragionevole certezza gli incassi nel corso dell’esercizio.

L’attività di factoring può essere esercitata da una banca o da un intermediario finanziario. Le società di factoring devono essere costituite nella forma di società per azioni, di società in accomandita per azione, di società a responsabilità limitata o cooperative, devono possedere un capitale versato non inferiore a 5 volte il minimo previsto per la costituzione delle società per azione.

Il factoring si distingue in:

  • Full factoring: prevede l'acquisto da parte del factor dei crediti commerciali in maniera continuativa a condizioni prestabilite;
  • Maturity factoring: l’attività del factor si esplica unicamente nella gestione dei crediti dell’impresa mentre il cedente non riceve alcun finanziamento;
  • Credit-cash factoring: la società di factoring anticipa al cliente il controvalore dei crediti commerciali ceduti;
  • International Factoring: è rivolto a clienti e debitori di Paesi differenti.

Factoring pro soluto e pro solvendo

Il factoring può essere di tipo pro soluto o pro solvendo, a seconda della ripartizione del rischio tra il factor e il cedente:

  • nel factoring pro soluto, il factor si assume il rischio di insolvenza dei debitori e anticipa al cedente una quota dei crediti ceduti, al netto di una commissione. Il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza dei debitori e si libera definitivamente dal credito e dal relativo rischio;
  • nel factoring pro solvendo, il factor non si assume il rischio di insolvenza dei debitori e paga al cedente i crediti alla loro scadenza, al netto di una commissione. Il cedente deve rispondere dell’eventuale inadempienza dei debitori e non si libera dal credito e dal relativo rischio.

Cessione del credito

La cessione del credito è un’operazione singola e occasionale in base alla quale un’impresa (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) un credito che ha verso un debitore (ceduto), ricevendo in cambio il pagamento del credito al netto di una commissione. È disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile e può riguardare crediti di natura commerciale o finanziaria, purché siano certi, liquidi ed esigibili. La cessione del credito può essere effettuata sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

La cessione del credito può essere utile per le imprese che hanno bisogno di liquidità immediata e che non vogliono o non possono ricorrere al factoring o al credito bancario. La cessione del credito, infatti, non richiede la verifica della solvibilità del cedente né la costituzione di garanzie reali o personali. Può essere di due tipi: pro soluto e pro solvendo.

Cessione del credito pro soluto

La cessione del credito pro soluto è quella in cui il cedente non risponde dell’eventuale inadempienza del ceduto. In altre parole, il cessionario si assume il rischio di non riscuotere il credito e non può rivalersi sul cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

Comporta un maggior costo per il cedente, che deve accettare una commissione più alta da parte del cessionario. Tuttavia, questa modalità offre al cedente il vantaggio di liberarsi definitivamente dal credito e dal relativo rischio.

Cessione del credito pro solvendo

La cessione del credito pro solvendo è quella in cui il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del ceduto. In altre parole, il cessionario può rivalersi sul cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

Comporta un minor costo per il cedente, che deve pagare una commissione più bassa al cessionario. Tuttavia, questa modalità non offre al cedente la sicurezza di liberarsi dal credito e dal relativo rischio.

Scegliere tra pro soluto e pro solvendo

La scelta tra la cessione del credito pro soluto e pro solvendo dipende dalle esigenze e dalle preferenze dell’impresa. In generale, si può dire che:

  • la cessione pro soluto è più conveniente se il creditore ha una bassa affidabilità o se il mercato è instabile;
  • la cessione pro solvendo è più vantaggiosa se il creditore ha una buona reputazione o se il mercato è stabile.

In ogni caso, prima di procedere alla cessione del credito, l’impresa deve valutare attentamente le condizioni offerte dal cessionario e confrontarle con le alternative disponibili. Inoltre, l’impresa deve informare il debitore della cessione del credito e ottenere il suo consenso, salvo diversa disposizione contrattuale.

Pro soluto e pro solvendo: i suggerimenti per fare bene

Sia la cessione del credito che il factoring sono strumenti finanziari che possono aiutare le imprese a ottenere liquidità e a gestire i propri crediti commerciali. Tuttavia, per poterli utilizzare in modo efficace e vantaggioso, è importante conoscere a fondo la materia.

Se acquisisci una adeguata formazione potrai valutare i crediti da cedere anche tenendo conto delle caratteristiche del mercato. Inoltre troverai più facilmente le migliori condizioni di cessione del credito o di factoring, sia pro soluto che pro solvendo, in base alle esigenze e alle preferenze della tua impresa.

A tal proposito ti suggerisco queste risorse che ti permetteranno di formarti e ampliare le tue conoscenze:

  • Cessione del credito e factoring di Mauro Bussani, edito da Giuffrè nella collana Il diritto privato oggi. Si tratta di un volume che offre un repertorio completo di decisioni giudiziali e riflessioni dottrinali in materia, nonché una compiuta illustrazione del regime giuridico che ne governa le prassi operative;
  • La circolazione del credito. Vol. 1: Cessione «factoring» cartolarizzazione di Autori vari, edito da CEDAM. Si tratta di un volume che fa parte di un prestigioso trattato delle obbligazioni e che affronta la materia della circolazione del credito, entrando nel dettaglio di temi quali la cessione di credito, il factoring e la cartolarizzazione.
Per approfondire

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