Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, nel momento in cui si scrive non ancora convertito in legge, hanno previsto speciali disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. I contenuti delle disposizioni in materia di accesso ai trattamenti sono illustrati dall’INPS con circolare 3 agosto 2023, n. 73. Con il medesimo documento sono state fornite anche le relative istruzioni operative e contabili. In questo articolo ti spiego le modalità di presentazione delle domande e le relative scadenze.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per emergenza climatica
Il decreto–legge 28 luglio 2023, n. 98 ha previsto nuove misure in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. La disposizione tende a prevenire l’esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore e a rendere più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.
In particolare, con l’articolo 1 è previsto che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n), e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla cassa integrazione ordinaria senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
Contributo addizionale
Per le richieste di trattamento di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ribadisce, infatti, l’applicazione del principio generale di cui al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 148/2015 anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dai predetti datori di lavoro, in quanto determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislastivo n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.
Presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria
Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
L’articolo 2 del decreto legge n. 98 del 2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA previsto nei casi di intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
È opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 457/1972, il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni all’anno.
Il medesimo articolo 2 stabilisce, altresì, che i trattamenti concessi a tale titolo sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal citato art. 8 della legge 457/1972.
Presentazione della domanda
La domanda di CISOA va presentata dai datori di lavoro secondo le consuete modalità. L'istanza è presentata a decorrere dalla 10 agosto 2023 e, successivamente, entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
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