Le operazioni a premio e i concorsi a premio consistono in una promessa di premi al pubblico diretta a favorire la conoscenza di prodotti, servizi, insegne o marchi ovvero ad agevolare la vendita di determinati prodotti o servizi. I premi oggetto della manifestazione possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo e così via ma non possono consistere in denaro, azioni, titoli di debito, quote sociali, quote di fondi comuni di investimento e polizze assicurative sulla vita.
Concorsi e operazioni a premio: normativa
Dal 1° gennaio 1998 è prevista una nuova disciplina per le manifestazioni a premio. Le norme sono state introdotte dall'art. 19, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e regolamentate con il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Tra i principali adempimenti fiscali nelle manifestazioni a premio vi è il pagamento di una cauzione pari o proporzionale al valore complessivo dei beni. Attenzione, inoltre, a IVA e imposta sostitutiva.
La gestione di concorsi a premi, quindi, è regolamentata da una specifica normativa che viene descritta di seguito.
Tipi di manifestazioni a premio
Le manifestazioni a premio si distinguono in:
- concorsi a premio, ossia iniziative commerciali in cui il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti in base a fortuna, capacità personale o altre eventualità;
- operazioni a premio, ossia iniziative commerciali in cui i premi vengono conferiti a tutti i partecipanti a seguito dell'acquisto di un prodotto o un servizio.
Concorsi a premio
Per il concorso a premio il promotore deve versare una cauzione pari al valore complessivo dei beni promessi, comunicare preventivamente al Ministero delle Attività Produttive tramite il modulo PREMA CO1 unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti relativi alla cauzione prestata, individuare i vincitori alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio responsabile della tutela del consumatore e delle fede pubblica il quale dovrà predisporre il verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso; consegnare il premio entro sei mesi della individuazione del concorso. I premi non assegnati o non richiesti vanno devoluti a favore di Onlus. La durata massima delle manifestazioni, compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori, è fissata in dodici mesi.
Operazioni a premio
Per l'operazione a premio il promotore deve versare una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi, predisporre il regolamento delle manifestazioni autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da conservare presso la sede dell'azienda per tutta la durata della manifestazione e nei dodici mesi successivi. La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori e il termine per richiedere il premio, è fissata in cinque anni.
Contabilità
Sotto l'aspetto contabile, l'acquisto dei premi va imputato a Conto Economico fra le Spese di pubblicità e propaganda. Se, invece, sono oggetto dell'attività d'impresa si iscrivono fra le Merci c/acquisti. Il costo delle manifestazioni a premio deve essere imputato per competenza in funzione del fatturato prodotto e ciò indipendentemente dall'esercizio in cui verrà effettivamente erogato il premio.
IVA e imposta sostitutiva
Ai fini tributari, l'IVA sugli acquisti dei premi risulta essere indetraibile. Tuttavia se i prodotti utilizzati sono rappresentati dei beni o servizi il cui commercio o la cui produzione rientra nell'attività dell'impresa, l'imposta sarà detratta all'acquisto ma si dovrà, comunque, procedere ad una rettifica delle detrazioni ai sensi dell'articolo 19-bis2 del DPR 633, all'atto della destinazione dei beni a premio. Qualora l'acquisto del premio non sia assoggettato a IVA, il promotore dovrà pagare un'imposta sostitutiva del 20% del valore del premio.
In particolare, l'imposta sostitutiva scatta quando il premio è fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9 e 10 ovvero quando l'acquisto del premio è soggetto a indetraibilità dell'Iva per cause tecniche. L'imposta sostitutiva va versata con codice tributo 1672.
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