Una delle condizioni inderogabili ai fini del diritto alla NASpI è la sussistenza dello stato di disoccupazione. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, infatti, è riconosciuta ai soggetti che perdono la propria occupazione e che mantengano lo stato di disoccupazione per tutto il periodo in cui hanno diritto a percepire l'indennità di disoccupazione. Ma cosa accade quando il disoccupato svolge lavori occasionali? In alcune ipotesi si può manifestare il rischio di decadenza dalla NASpI.
Disciplina e novità NASpI
La NASpI è una indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro. Istituita con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ha subito nel corso degli anni diversi interventi correttivi. Fra gli ultimi ti ricordo quello del decreto Sostegni bis che ha stabilito la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2021, del cd. décalage ossia quel meccanismo che prevede la riduzione dell’indennità pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Nello specifico, la norma ha previsto la sospensione del décalage fino al 31 dicembre 2021 sia per le prestazioni in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, sia per le nuove prestazioni con data di decorrenza nell’arco temporale tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021. La sospensione si applica anche in relazione all’anticipo NASpI, ricadente sempre nei predetti periodi, erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Dal 1° gennaio 2022 cesserà l’effetto di questa misura e riprenderà la riduzione progressiva mensile del sostegno economico. Tale condizione non dovrebbe in alcun modo provocare ritardi nel pagamento NASpI.
Decadenza dalla NASpI
È prevista la decadenza dalla NASpI, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
La normativa, pertanto, non consente al soggetto disoccupato che percepisce l'indennità NASpI di svolgere contemporaneamente anche una attività di lavoro subordinato, in forma autonoma o di impresa individuale. Il soggetto che sceglie di mettersi in proprio oppure che accetta una nuova offerta di lavoro decade, quindi, dal diritto alla NASpI.
Per la verità, le condizioni non sono così stringenti. Come ti spiego nel mio libro intitolato Guida alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL al quale ti rinvio per maggiori approfondimenti sull'argomento, la NASpI è compatibile con il lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo o impresa individuale ma entro certi limiti. Risulta obbligatorio, tuttavia, comunicare all'INPS l'inizio dell'attività e gli importi che si percepiranno.
NASpI e lavori occasionali
Diverso è, invece, il caso dei lavori o prestazioni occasionali. Innanzitutto è bene chiarire che con il termine prestazione occasionale si intende l'esercizio di un’attività che genera compensi inferiori a 5mila euro l'anno. In tal caso, il reddito derivante dalla prestazione occasionale è pienamente cumulabile con la NASpI.
Infatti, come chiarito dall'INPS nella circolare del 23 novembre 2017, n. 174, i compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali (art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017) non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi. Inoltre, il soggetto non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
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