Il noleggio di mezzi meccanici (escavatori, gru) compreso dell’operatore che aziona il mezzo stesso, prevede l’applicazione del reverse charge unicamente nel caso in cui il rapporto sia un vero e proprio appalto. Di contro, i corrispettivi addebitati per il noleggio ad ore del mezzo devono essere fatturati con le modalità ordinarie, ossia con la rivalsa dell’IVA.
Discplina del reverse charge
L'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 disciplina il regime del reverse charge interno nel caso di prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel settore dell'edilizia (questa disposizione trova applicazione quando non opera il reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento).
In base a quanto previsto dalla normativa, pertanto, di fronte ad una prestazione di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel settore dell'edizilia risulta applicabile l’inversione contabile (o reverse charge). In questo casi l’IVA sull’operazione viene assolta con modalità differenti rispetto a quelle ordinarie previste dalla normativa IVA.
Perntanto, in deroga alle previsioni ordinarie, anziché addebitare in rivalsa l’imposta, il cedente/prestatore ha l'obbligo di emettere fattura elettronica in reverese charge ossia senza indicazione dell’IVA dovuta sull’operazione, in quanto tale imposta deve essere assolta tramite integrazione del documento da parte del cessionario/committente.
Il cessionario/committente si renderà pertanto debitore dell’imposta e, qualora non esistano elementi che si pongano a limitazione, potrà detrarre l’imposta assolta.
Il reverse charge nei casi di noleggio mezzi meccanici
L’inversione contabile per il subappalto fa riferimento alle prestazioni rese nel settore edile e risulta applicabile quando le prestazioni rese, tanto dall’appaltatore quanto dal subappaltatore, siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F ("Costruzioni") della Tabella Ateco 2007.
Nel noleggio di veicoli industriali e apparecchi meccanici, normalmente si è soliti distinguere le seguenti 2 tipologie:
- il nolo a freddo: il soggetto che noleggia fornisce solo il macchinario (senza conducente);
- il nolo a caldo: il noleggiante mette a disposizione dell'imprenditore, oltre al macchinario richiesto, anche un proprio operatore con una specifica competenza per il suo utilizzo.
Secondo i giudici della Suprema Corte (Cassazione, sent. n. 11001 e n. 11003 del 26 aprile 2023), le prestazioni di nolo a caldo, rese nei confronti di un appaltatore, non sono di regola equiparabili a un subappalto e, per questa ragione, scontano l’imposta secondo le modalità ordinarie. In particolare, benché il codice dei contratti pubblici allora vigente qualificasse come contratti di subappalto anche quelli di nolo a caldo, la medesima qualificazione assume rilevanza immediata nel solo ambito amministrativo stante la definizione di cui all’articolo 118, D.Lgs. 163/2006, nel ricomprendere il nolo a caldo nel subappalto precisa come tale qualificazione valga ai soli fini del presente articolo.
In particolare, aggiunge la Cassazione, questo perché nel caso di specie era stato rilevato come il prestatore del servizio di nolo a caldo sarebbe stato chiamato a eseguire un’opera senza autonomia organizzativa.
In passato, anche l'Amministrazione finanziaria aveva espresso il proprio orientamento sulla medesima linea. Infatti, con risoluzione n. 205/E/2007 ha affermato che i noli a caldo sono soggetti al meccanismo del reverse charge solo se il prestatore non è un mero esecutore materiale delle direttive impartite dal committente. Occorre, in altri termini, che la prestazione sia svolta secondo lo schema del contratto di subappalto in assenza di un vincolo di subordinazione, ossia con organizzazione in proprio del lavoro e con la conseguente assunzione dei relativi rischi.
Approfondimenti sul reverse charge
Se sei un professionista o un’impresa che opera nel settore dei servizi, devi conoscere il reverse charge, una particolare modalità di fatturazione che si applica in alcuni casi. Il reverse charge, o inversione contabile, prevede che l’IVA sia versata dal cliente e non dal fornitore, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e semplificare gli adempimenti.
Ma come funziona il reverse charge? Quali sono i casi in cui si applica? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità? Per rispondere a queste e altre domande, ho preparato per te un ebook sul reverse charge, in cui troverai tutte le informazioni utili per gestire al meglio le tue fatture.
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