Aprire un agriturismo: Legge 96/2006 e normativa regionale

Agriturismo

Con il termine agriturismo si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allegamento di animali. L’imprenditore agricolo, quindi, può aprire un agriturismo. Tale attività è disciplinata principalmente da una legge nazionale, la n. 96/2006, e dalla normativa regionale, differente da regione a regione.

In questo articolo ti saranno fornite le necessarie informazioni per comprendere i requisiti, la legge nazionale e le normative regionali. Ma per un maggiore approfondimento ti rimando alle lettura dell'ebook intitolato Normativa e regole per aprire e gestire l'attività di agriturismo ed enoturismo.

Requisiti per aprire un agriturismo

Un agriturismo può:

  • offrire ospitalità all’interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente da prodotti propri e da quelli delle aziende agricole della zona;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo.

Per l’esercizio dell’attività di agriturismo è possibile utilizzare gli edifici o parte di essi già esistenti del fondo. Tali locali sono assimilabili a tutti gli effetti alle abitazioni rurali.

Ai sensi dell’articolo 12 della Legge 20/02/2006, n. 96 sono assimilate alle attività agrituristiche e, pertanto, sono ad esse applicabili le norme relative agli agriturismi, le attività svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca nonché le attività connesse ivi compresa la pesca-turismo.

Leggi regionali per aprire un agriturismo

La Legge 96/2006 definisce gli aspetti, le tipologie e le finalità per la valorizzazione del patrimonio rurale e del territorio nazionale demandando alle Regioni e alle Province Autonome il compito di definire e caratterizzare l’attività agrituristica locale mediante l’emanazione di apposite leggi sull'agriturismo.

Le normative regionali attualmente vigenti sono le seguenti:

  • Abruzzo: L.R. 31 luglio 2012, n. 38; D.P.G.R. 27 maggio 2014, n. 4/Reg.; Delib.G.R. 20 maggio 2015, n. 388/P
  • Basilicata: L.R. 25 febbraio 2005, n. 17; Delib.G.R. 30 agosto 2005, n. 1753
  • Calabria: L.R. 30 aprile 2009, n. 14
  • Campania: L.R. 6 novembre 2008, n. 15; D.P.G.R. 28 dicembre 2009, n. 18
  • Emilia Romagna: L.R. 31 marzo 2009, n. 4; Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 1693; Delib.G.R. 11 luglio 2011, n. 987; Delib.G.R. 06 agosto 2015, n. 1185
  • Friuli Venezia Giulia: L.R. 22 luglio 1996, n. 25
  • Lazio: L.R. 2 novembre 2006, n. 14; Reg. reg. 31 luglio 2007, n. 9; Delib.G.R. 29 novembre 2007, n. 974; Reg. reg. 17 marzo 2014, n. 6; Delib.G.R. 15 settembre 2015, n. 481
  • Liguria: L.R. 21 novembre 2007, n. 37; D. Dirig. reg. 15 maggio 2012, n. 1443
  • Lombardia: L.R. 5 dicembre 2008, n. 31
  • Marche: L.R. 14 novembre 2011, n. 21
  • Molise: L.R. 22 marzo 2010, n. 9
  • Piemonte: L.R. 23 febbraio 2015, n. 2; D.P.G.R. 1 marzo 2016, n. 1/R
  • Puglia: L.R. 13 dicembre 2013, n. 42
  • Sardegna: L.R. 11 maggio 2015, n. 11
  • Sicilia: L.R. 26 febbraio 2010, n. 3; Dec.Ass. 17 marzo 2010
  • Toscana: L.R. 23 giugno 2003, n. 30
  • Provincia Autonoma di Bolzano: L.P. 19 settembre 2008, n. 7; Delib.G.P. 9 dicembre 2008, n. 4617; Delib.G.P. 10 aprile 2012, n. 526
  • Provincia Autonoma di Trento:L.P. 30 ottobre 2019, n. 10
  • Umbria: L.R. 9 aprile 2015 n. 12
  • Valle D’Aosta: L.R. 27 dicembre 2006, n. 29
  • Veneto: L.R. 10 agosto 2012, n. 28; Delib.G.R. 2 ottobre 2012, n. 1978; Delib.G.R. 4 dicembre 2012, n. 2483; Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2911; Delib.G.R. 12 marzo 2013, n. 315; Delib.G.R. 3 maggio 2013, n. 604; L.R. 24 dicembre 2013, n. 35; Delib.G.R. 29 aprile 2014, n. 646; Delib.G.R. 21 aprile 2015, n. 591; Delib.G.R. 15 ottobre 2015, n. 1410; D. Dirig. reg. 24 novembre 2015, n. 147; Delib.G.R. 19/04/2016, n. 502

In linea di massima, le leggi regionali prevedono che i pasti e le bevande somministrati dagli agriturismi devono essere realizzati apportando una quota significativa di prodotto proprio. La parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve prevalentemente provenire da artigiani alimentari della zona ovvero riferirsi a produzioni regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe. L’obiettivo della norma è quello di garantire la fornitura di un prodotto che sia in grado di soddisfare determinate caratteristiche di qualità e tipicità. Se vuoi conoscere cosa prevede la normativa della tua Regione, puoi trovare ampio approfondimento nell'ebook intitolato Normativa e regole per aprire e gestire l'attività di agriturismo ed enoturismo, all'interno del quale sono state riportate e commentate tutte le leggi regionali d'Italia in materia di agriturismo e di enoturismo.

Le attività ricreative o culturali in agriturismo possono essere svolte autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande solo se connesse all’attività e svolte con le risorse agricole aziendali ovvero legate ad attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Eventuali attività differenti da quanto disposto dalla normativa possono svolgersi come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda turistica e, pertanto, la partecipazione a tale evento non può dare luogo ad alcun corrispettivo (con sentenza n. 339 del 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni).

Requisiti igienico sanitari

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 96/2006, i requisiti igienico sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle Regioni. In linea di massima, nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito di abitabilità. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.

Ai fini della vendita dei prodotti propri, anche se non trasformati, e dei prodotti locali da parte dell’impresa agrituristica occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 59 – recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti – e dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Per approfondire

Normativa e regole per aprire e gestire l'attività di agriturismo ed enoturismo

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