L'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha esteso alla maggior parte dei contribuenti il cosiddetto regime dell’IVA per cassa, lo strumento che ha permesso alle imprese e ai lavoratori autonomi con fatturato fino a due milioni di euro di versare l’imposta sul valore aggiunto all’Erario solo se hanno effettivamente incassato la fattura dai propri clienti. In questi anni la normativa è rimasta immutata. Ecco, quindi, un riepilogo della disciplina del regime dell'IVA per cassa prevista per il 2021.
Il regime dell'IVA per cassa
Il regime dell'IVA per cassa o cash accounting, introdotto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 83/2012, è esercitabile su opzione e consente di versare l'IVA sulle vendite solo quando si incassa il corrispettivo da parte dei clienti con la detrazione dell'IVA sugli acquisti rimandata al momento del suo pagamento. L'imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall'operazione.
Il cliente che ha ricevuto una fattura elettronica con la dicitura "Operazione IVA per cassa" può, comunque, detrarre subito l'imposta, anche se non ha provveduto al pagamento della fattura, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.
Le disposizioni attuative del regime dell'IVA per cassa sono state definite dal DM 11 ottobre 2012.
Opzione al regime dell’Iva per cassa
L’IVA per cassa è un regime opzionale e, pertanto, facoltativo. Chi sceglie di aderire potrà liquidare l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nel mese, ovvero nel trimestre, successivo all’incasso dei corrispettivi e non più al momento dell’emissione della fattura. In ogni caso l’IVA diviene esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione anche se la fattura non è stata effettivamente incassata. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Resta inteso che i soggetti che optano per questo regime potranno detrarre l’IVA sugli acquisti solo al momento del pagamento al fornitore.
Chi può aderire al regime per cassa
I soggetti che possono aderire al regime per cassa sono tutti i contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro e, nello specifico, imprese individuali, lavoratori autonomi, società di persone e società di capitali. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno a condizione che prevedano di realizzare un volume d’affari inferiore al limite previsto.
Non è possibile applicare il regime dell'IVA per cassa nelle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta ovvero a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
Adempimenti dei contribuenti
Poiché, sotto il profilo tributario, la data di fattura non ha alcun rilievo, il contribuente dovrà conservare la documentazione dell’accredito o dell’addebito bancario. Nel caso di incasso parziale della fattura l’imposta entra in liquidazione proporzionalmente alla somma percepita. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che sulle fatture venga riportata la dicitura “Fattura con IVA a esigibilità differita ai sensi dell’articolo 32-bis del DL n. 83/2012”.
Operazioni non soggette a IVA per cassa
Il regime non è applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati o, comunque, di soggetti non titolari di Partita IVA. Sono, inoltre, esclusi gli acquisti intracomunitari di beni e le importazioni.
Approfondimenti sul regime dell'IVA per cassa
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