Dal 1° gennaio 2014 le imposte dovute per i trasferimenti di immobili hanno subito leggere modifiche. L'articolo 26 del Decreto Legge n. 104/2013 ha, infatti, previsto una riduzione del carico fiscale sulle vendite effettuate tra privati e un aumento dell'imposizione sui trasferimenti imponibili ai fini Iva. Tali modifiche hanno effetto anche sulle compravendite immobiliari del 2017.
Sull'acquisto da un privato di un immobile adibito a prima casa è dovuta l'imposta di registro nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale pari a 50 euro, come modificato dal primo comma dell'articolo 26 del Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104. Qualora il venditore sia un'impresa costruttrice, oltre all'Iva del 4%, sono dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale per un importo complessivo di euro 200, come modificato dal secondo comma dell'articolo 26 del Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104.
Esemplificando, anche nel 2017, nel caso di acquisto di prima casa del valore di euro 100.000 da un privato, le imposte saranno le seguenti:
Imposta di registro (2% di euro 100.000) = | 2.000,00 |
Imposta ipotecaria (misura fissa) = | 50,00 |
Imposta catastale (misura fissa) = | 50,00 |
Nel caso la prima casa fosse acquistata da un'impresa costruttrice le imposte saranno così calcolate:
Iva (4% di euro 100.000) = | 4.000,00 |
Imposta di registro (misura fissa) = | 200,00 |
Imposta ipotecaria (misura fissa) = | 200,00 |
Imposta catastale (misura fissa) = | 200,00 |
Ti ricordo che, in caso di compravendita soggetta ad IVA, si applicano le seguenti aliquote:
- 4% in caso di acquisto di immobile abitativo non di lusso, con le condizioni per le agevolazioni prima casa;
- 10% in caso di acquisto di immobili abitativi di lusso sui quali l'impresa venditrice abbia effettuato interventi di recupero (purché ultimati e diversi dalla manutenzione ordinaria);
- 22% in caso di acquisto di immobili abitativi di lusso;
- 10% in caso di acquisto di immobili strumentali sui quali l'impresa venditrice abbia effettuato interventi di recupero (purché ultimati e diversi dalla manutenzione ordinaria).
È opportuno precisare che dal 2016 il proprietario di un immobile che ha già beneficiato delle agevolazioni fiscali prima casa nel momento in cui ha effettuato l'acquisto, nel caso in cui decida di cambiare casa comprandone una nuova può ancora ottenere i benefici fiscali a condizione che il vecchio immobile sia venduto entro un anno dal rogito.
Mettere a reddito il proprio immobile con affitti brevi e bed & breakfast
- locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici;
- bed & breakfast, ossia una struttura ricettiva a conduzione e organizzazione familiare che fornisce al proprio ospite il servizio di alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare in cui dimora il proprietario;
- strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione, ossia affittacamere, agriturismo, albergo diffuso, appartamento ammobiliato per uso turistico, casa per ferie, casa religiosa, casa vacanze, country house e residenze di campagna.
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