Costi diretti e indiretti e inversione contabile in edilizia

Edilizia

In sede di chiusura di bilancio occorre individuare tutti i costi, diretti e indiretti, e i ricavi di competenza dell'esercizio. In particolare, in edilizia occorre far riferimento alle costruzioni di fabbricati civili e industriali e alle lottizzazioni di aree tenendo conto che, per i beni immobili, i costi e i ricavi si considerano sostenuti alla data di stipula dell'atto notarile salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'atto traslativo. Infine c'è da affrontare una interessante questione legata all'inversione contabile in caso di subappalto.

Costi diretti e indiretti

I costi da imputare all'opera o alla commessa si distinguono in diretti e indiretti. Per costi diretti si intendono:

  • il costo di acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare maggiorato di oneri accessori quali imposte di registro, ipotecaria e catastale, spese notarili, provvigioni per l'acquisto e oneri di urbanizzazione;
  • i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
  • i costi del personale e quelli di manodopera;
  • eventuali appalti e subappalti, tenendo conto che l'appalto si considera ultimato al momento dell'accettazione dell'opera da parte del committente ovvero dell'accettazione di uno stato di avanzamento lavori. Eventuali fatture emesse prima dell'accettazione non costituiscono costi ma vanno imputate ad acconto;
  • spese per servizi relativi al cantiere (energia elettrica, acqua);
  • spese per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere;
  • ammortamento dei macchinari impiegati;
  • manutenzioni e riparazioni dei macchinari impiegati;
  • assicurazioni;
  • costi di progettazione e direzione lavori.

Per costi indiretti si intendono:

  • interessi passivi e oneri relativi alle somme impegnate nell'opera e nelle commesse;
  • costi di progettazione
  • costi generali di produzione.

Reverse charge subappalto settore edile

I servizi di subappalto in edilizia sono soggetti a inversione contabile (o reverse charge). Il subappaltatore edile deve fatturare il servizio reso al proprio committente indicando nel documento che trattasi di operazione senza addebito di imposta soggetta a regime del reverse charge ai sensi dell'articolo 17.6/633/72. Il committente, in qualità di debitore dell'IVA, deve integrare la fattura ricevuta indicando l'aliquota e la relativa imposta e riportando la dicitura integrazione ai sensi dell'articolo 17.6/633/72.

Ti ricordo che nel settore edile sono soggette a reverse charge:

  • le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori (art. 17 c. 6 lett. a del DPR 633/72);
  • le cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente (art.17 c. 6 lett. a-bis del DPR 633/72);
  • dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (art. 17 c. 6 lett. a-ter del DPR 633/72).

Il reverse charge, così come tutti gli aspetti contabili e fiscali legati agli immobili, risulta essere di fondamentale importanza. In caso di inosservanza delle disposizioni, infatti, scattano immediatamente le sanzioni. Come ho scritto nel mio ebook sul reverse charge, la nuova disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi. Nello specifico, sono previste sanzioni in caso di omesso o irregolare adempimento degli obblighi connessi al reverse charge nonché in caso di erronea applicazione del regime IVA di inversione contabile.

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