In questi ultimi anni abbiamo assistito sempre più spesso a interventi da parte del Governo finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale e all’incentivazione dell’adempimento spontaneo. Le misure specifiche e le più recenti novità introdotte tentano in qualche modo di recuperare risorse finanziarie utili a ridurre il livello medio dell’imposizione fiscale. Si parla, quindi, di attuazione di delega fiscale, incrocio di banche dati e dichiarazione dei redditi precompilata. Ma anche di fatturazione elettronica, split payment e reverse charge. È questo un articolo utile per chi vuole conoscere i meccanismi utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per contrastare l'evasione fiscale nonché gli strumenti che le imprese utilizzano per assolvere ai propri obblighi nel rispetto della normativa vigente.
Evasione fiscale in Italia
Nel contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate punta a svolgere il ruolo di facilitazione, ancora prima della funzione di controllo e repressione, guidando i contribuenti al corretto assolvimento degli obblighi fiscali, sulla base di un dialogo collaborativo. L'attività di prevenzione, quindi, mira a guidare il contribuente verso l'adempimento spontaneo dei propri obblighi, anche prevedendo la possibilità di correggere omissioni o errori nelle dichiarazioni già presentate.
L'evasione fiscale italiana è altissima: 111 miliardi nel 2014, in aumento rispetto al biennio precedente. È così che l'Agenzia delle Entrate corre ai ripari: Serpico, guerra agli scontrini fiscali, anagrafe tributaria, tetto al contate, reverse charge e split payment. Ma queste sono solo alcune delle soluzioni individuate per combattere l'evasione fiscale. Si è giunti anche a cercare e trovare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario ai quali, come ringraziamento, è riconosciuta una certa percentuale del riscosso.
Ai Comuni, infatti, l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 203/2005 disponeva, in origine, l'attribuzione di una quota pari al 30% delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale percentuale è stata elevata al 50% dall'articolo 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 23/2011 e, successivamente, dall'art. 1 c. 12-bis, del D.L. 138/2011, che ha assegnato ai Comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'intero maggior reddito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente nell'attività di accertamento.
La legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 704, L. 190/2014), poi, ha fissato tale quota nella misura del 55% per il triennio 2015-2017. La disposizione è stata, successivamente, modificata dall'articolo 10, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 192 del 2014 disponendo che fino al 2017 venga riconosciuto ai Comuni il 100% delle maggiori somme riscosse per effetto della loro partecipazione all'azione di contrasto all'evasione. Infine il D.L. 193/2016, art. 4, c. 8-bis, intervenendo sul decreto legge n. 138 del 2011 (art. 1, c. 12-bis) ha steso tale periodo agli anni 2018 e 2019.
Monitoraggio dell'evasione fiscale
Per combattere l'evasione fiscale l'Italia si è recentemente dotata di un documento ufficiale attraverso il quale viene monitorato il fenomeno dell'evasione fiscale con metodologie chiare e trasparenti come previsto dall'articolo 10 bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, art. 2. Più nel dettaglio è prevista la presentazione di un “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva” che sia in grado di distinguere le imposte accertate e riscosse e le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento. Per la redazione di tale Rapporto, il Governo deve avvalersi della “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”, predisposta da parte di una specifica Commissione istituita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che deve illustrare l'andamento dell'economia sommersa, fornire una stima ufficiale dell'evasione, valutarne l'evoluzione nel tempo, dare conto delle strategie di contrasto adottate e da adottare, valutarne i risultati. Occorre, pertanto, stimare annualmente il tax gap per tutti i principali tributi.
Il tax gap è la stima dell'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva ossia la misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento ed escludendo gli effetti delle spese fiscali. Tale indicatore tiene conto non solo delle cifre evase ma anche di quelle non dichiarate per errori nella dichiarazione dei redditi o per mancanza di liquidità da parte del contribuente.
Sulla base della Relazione, il governo dovrà redigere annualmente un rapporto contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione tributaria e contributiva e la relativa dinamica, il recupero di gettito attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, misurato ove possibile dalla variazione rispetto all'anno precedente nonché le strategie per il contrasto all'evasione fiscale.
I numeri dell'evasione fiscale
Nel 2016 l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione ha permesso il recupero da parte dell'Erario di circa 19 miliardi di euro, con un incremento del 28% rispetto al 2015.
Di questi:
- 4,8 miliardi derivano dalla riscossione coattiva;
- 13,7 miliardi dai versamenti diretti;
- 0,5 miliardi dalle iniziative relative all’attività di promozione alla compliance.
Fra questi sono inclusi anche gli incassi da attività di accertamento relativo alla voluntary disclosure.
Secondo quanto chiarito dall'allora direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione presso la Camera dei Deputati nel mese di aprile 2017, si tratta di entrate che possono definirsi in parte strutturali, poiché comportano un significativo allargamento della base imponibile per gli anni futuri, oltre che un patrimonio informativo destinato ad affinare e condizionare in positivo le ulteriori e future azioni di deterrenza.
Un importante contributo è stato fornito dalla voluntary disclosure, la prima edizione dell'operazione di rientro dei capitali detenuti all'estero che ha recuperato nel 2016 ben 4,1 miliardi.
Nella sua azione di contrasto, l'Agenzia delle Entrate si è concentrata prevalentemente sui grandi contribuenti: su 3.114 aziende, il 40,3% è stato sottoposto a controllo da cui sono stati recuperati 1,6 miliardi di euro. Dai 280.650 contribuenti persone fisiche sottoposti a controllo sono stati incassati 1,5 miliardi di euro.
Interessanti anche i numeri provenienti dall'adeguamento spontaneo dei contribuenti dopo aver ricevuto un avviso spedito dall'Agenzia delle Entrate. Il tasso di adesione alle 533mila comunicazioni è stato del 42% circa con incassi pari a 500mila euro.
In merito ai soggetti controllati è da evidenziare che, relativamente al 2016, il 40,3% è costituito da grandi contribuenti; il 15,3% da imprese di medie dimensioni e l'1,4% da imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi.
Incrocio di banche dati
Sono state introdotte norme che promuovono l’incrocio delle banche dati affinché l’Agenzia delle Entrate possa segnalare ai contribuenti problemi di adempimento prima di attivare il processo sanzionatorio, in modo da incentivare l’adempimento spontaneo. In pratica, con la comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate viene concessa ai contribuenti l’opportunità di mettersi in regola rapidamente, spontaneamente e con una sanzione molto contenuta anziché diventare oggetto di una procedura amministrativa onerosa.
730 precompilato
Nell’anno 2015 debuttava la dichiarazione dei redditi precompilata, lo strumento che permette a tutti i contribuenti di dichiarare al fisco i propri redditi. La trasmissione digitale del 730 precompilato consente di rendere efficace il controllo incrociato sulle banche dati per individuare contribuenti che avrebbero dovuto dichiarare redditi ma non lo hanno fatto.
Fatturazione elettronica
Una delle esigenze prioritarie nel contrasto all’evasione fiscale è quella di intensificare il processo di digitalizzazione del Paese con l’estensione della fatturazione elettronica. In tale ambito è da ricordare la misura che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per chi effettua operazioni commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché il Sistema di Interscambio che permette alle imprese di generare, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche.
Il Sistema ha ricevuto e correttamente gestito circa 65,6 milioni di file fattura; di questi, circa 60,9 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie; nei primi mesi del 2017 sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese.
I contribuenti IVA possono superare l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute qualora emettano e ricevano le fatture utilizzando il Sistema di Interscambio e le regole tecniche già in uso per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.
Per il prossimo futuro non si esclude un nuovo passo verso la piena digitalizzazione del processo di fatturazione elettronica prevedendo l’obbligo di utilizzo del Sistema di Interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C). Più nel dettaglio, il regime obbligatorio di emissione della fatturazione elettronica potrebbe riguardare tutte le operazioni tra soggetti passivi IVA, ad eccezione dei contribuenti con regimi speciali in quanto già esclusi dal sistema IVA, e quelle con i consumatori finali laddove questi richiedano l’emissione di apposito documento.
Reverse charge e split payment
In merito all'evasione IVA, l'Italia si posiziona tra i paesi UE con maggior gap. Giusto per citare qualche cifra, nella media del periodo 2010-2014, tale gap ammonta a quasi 40 miliardi di euro, pari a circa il 30% del gettito dovuto. Secondo il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ascoltato ad inizio del 2017 dalla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, la media degli anni dal 2012 al 2014 indica un tax gap complessivo pari a 109,7 miliardi di euro, circa 6,5 punti di Pil (si veda il Corriere della Sera del 19 gennaio 2017). Il fenomeno, secondo l'Agenzia delle Entrate, è riconducibile a diverse cause:
- omessa certificazione e dichiarazione di ricavi e compensi in cui esiste accordo tra acquirente e venditore (evasione con consenso);
- omesso versamento dell'Iva dichiarata;
- omessa dichiarazione di ricavi e compensi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (evasione senza consenso);
- false compensazioni e frodi.
Per contrastare il fenomeno dell'IVA evasa, nel 2015 sono state introdotte due importanti misure: l'estensione dell'inversione contabile ai settori delle costruzioni e delle pulizie, in merito al quale suggerisco la lettura del mio libro sul reverse charge, e l'adozione dello split payment per i fornitori della Pubblica Amministrazione.
Entrambe le misure hanno fornito un importante contributo alla riduzione del gap. In particolare, per quanto riguarda lo split payment, le più recenti stime effettuate dall’Agenzia delle Entrate, evidenziano una riduzione strutturale del gap di 2,5 miliardi nel 2015 e di un ulteriore miliardo nel 2016, importi al netto dei maggiori rimborsi e compensazioni.
Voluntary disclosure
È proprio la voluntary disclosure lo strumento che nel 2016 ha portato in dote alla lotta all'evasione un contributo notevole fruttando 4,1 miliardi di euro contro i previsti 3,8, elevando il recupero complessivo delle tasse non pagate a 19 miliardi di euro con un incremento del 28% rispetto al 2015.
La voluntary disclosure è la procedura che permette ai contribuenti di far rientrare in Italia somme illecitamente detenute all’estero e di sanare la loro posizione pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta.
La liquidazione delle 129mila istanze di regolarizzazione presentate nel 2016 ha generato l'emanazione di 344mila atti di accertamento e di 124mila provvedimenti di irrogazioni di sanzioni sul monitoraggio fiscale.
Spesometro
Con il decreto legge 193 del 2016, lo spesometro ha subito, a partire dal 1° gennaio 2017, una evoluzione ed è stato sostituito da una comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche. Obiettivo è quello di favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti e di razionalizzare e rendere più efficienti i controlli in materia di IVA.
Sulla base dell'incrocio dei dati ricevuti tramite lo spesometro, l'Agenzia delle Entrate ha portato avanti iniziative di moral suasion basate sull'invio ai contribuenti di comunicazioni inerenti eventuali anomalie riscontrate. I contribuenti che hanno aderito spontaneamente all'invito contenuto nelle comunicazioni, per ogni 100 euro di maggiore IVA versata, hanno versato quasi altrettante imposte (Irpef, Ires, Irap). Le lettere, infatti, offrono la possibilità di ravvedersi spontaneamente, fruendo di condizioni agevolate. In caso di mancata adesione da parte del contribuente, il soggetto è sottoposto all'attività ordinaria di controllo.
È evidente che lo spesometro assume un aspetto di fondamentale importanza nella lotta all'evasione fiscale. Proprio per questo sono previste anche pesanti sanzioni. Per ogni utile approfondimento si rimanda alla lettura del mio ebook intitolato Guida al nuovo spesometro contenente tutte le regole per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Indici sintetici di affidabilità
Obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è anche quello di mettere in atto azioni volte al rafforzamento del rapporto fiduciario con i contribuenti. In tale ambito assume una particolare importanza l'elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, in sostituzione degli studi di settore come previsto dall’art. 7-bis, comma 2 del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 (si veda anche il D.L. 24 aprile 2017, n. 50).
I nuovi indicatori permetteranno ai contribuenti di avere un riscontro sulla correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una metodologia statistico-economica che determinerà il grado di affidabilità su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno affidabili avranno accesso a benefici premiali come, ad esempio, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
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