Quando un’impresa cede gratuitamente dei beni ai propri clienti o potenziali tali, deve tener conto delle regole previste dal decreto IVA per il trattamento fiscale di tali operazioni. In particolare, occorre distinguere tra beni la cui produzione o il cui commercio costituisce oggetto dell’attività dell’impresa, beni la cui produzione o il cui commercio non costituisce oggetto dell’attività dell’impresa e campioni gratuiti di modico valore. In questo articolo vedremo quali sono le differenze tra queste categorie di beni e quali sono le condizioni per l’esclusione dall’imponibilità IVA o per il diritto alla detrazione dell’imposta.
Tipologie di operazioni ai fini IVA
Le operazioni che hanno ad oggetto beni ceduti senza pagamento di corrispettivo sono regolate da differenti norme contenute nel decreto IVA. In merito al trattamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto nelle cessioni gratuite si distinguono tre differenti casi:
- beni la cui produzione o il cui commercio costituisce oggetto dell’attività dell’impresa;
- beni la cui produzione o il cui commercio non costituisce oggetto dell’attività dell’impresa;
- campioni gratuiti.
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Vediamo, adesso, come applicare, nel dettaglio, l'IVA nelle predette operazioni.
Cessioni gratuite
Ai sensi dell'art. 2, c. 2 del d.P.R. 633/1972, costituiscono cessioni di beni le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis.
La cessione gratuita vera e propria si manifesta, a fini fiscali, solo quando il trasferimento del bene sia davvero senza controprestazione, mentre restano escluse le operazioni permutative e quelle cessioni nelle quali la carenza apparente della controprestazione trova una peculiare giustificazione economica e giuridica come, ad esempio, nel caso di sostituzione gratuita di un bene in garanzia o di beni invenduti. La ratio dell'art. 2, c. 2, punto 4) del d.P.R. 633/1972 è costituita, in altre parole, dall'esigenza di evitare che beni uguali giungano al consumo con diversi carichi fiscali ovvero addirittura senza tassazione; da ciò deriva l'esclusione dall'imponibilità delle cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata detratta l'IVA al momento dell'acquisto o dell'importazione (Cassazione, sentenza 29 luglio 2015, n. 16030).
Beni la cui produzione o il cui commercio costituisce oggetto dell’attività dell’impresa
Nel caso di omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio costituisce oggetto dell’attività d’impresa, la cessione è generalmente considerata soggetta a IVA. Tuttavia, per espressa previsione contenuta nell'art. 2, c. 2. n. 4) del d.P.R. 633/1972, sono escluse dall'imponibilità e, quindi, non sono soggette a IVA, le cessioni gratuite di beni la cui produzione la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis.
Al momento dell’acquisto, l’impresa registra il costo sostenuto indistintamente rispetto agli acquisti e porta in detrazione l’IVA. Anche la successiva cessione gratuita del bene è soggetta a IVA e, pertanto, può operare in una delle seguenti alternative:
- emissione di una fattura: l’impresa può scegliere di emettere fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’IVA indicando la dicitura Cessione gratuita ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 633/1972 con obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 633/1972 (il cliente porterà in detrazione l’IVA pagata se detraibile) ovvero con rinuncia alla rivalsa dell’IVA (che resterà , comunque, a carico dell’impresa) indicando in fattura la dicitura Cessione gratuita ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 633/1972 senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 633/1972 (l’IVA addebitata in fattura non richiesta al cliente diventa costo indeducibile per l’impresa);
- emissione di una autofattura: l’impresa può scegliere di emettere una singola autofattura per ogni cessione oppure una autofattura riepilogativa per tutte le cessioni gratuite eseguite nel mese;
- annotazione giornaliera nel registro degli omaggi numerato preventivamente e con indicazione del cessionario, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta;
- nel caso di omaggi alle Onlus l’operazione è esente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972. La società dovrà emettere fattura o autofattura al valore normale in esenzione di imposta e rettificare l’IVA eventualmente detratta.
Beni la cui produzione o il cui commercio non costituisce oggetto dell’attività d’impresa
Nel caso di omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non costituisce oggetto dell’attività d’impresa, la cessione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 c. 2 del d.P.R. 633/1972. Non è necessario emettere fattura; è sufficiente accompagnare l’omaggio con documento di trasporto indicando la causale Cessione gratuita di beni non di propria produzione.
Campioni gratuiti
I campioni gratuiti non sono considerati cessioni, ai sensi del comma 3, lett. d), art. 2, d.P.R. 633/1972, e non devono essere fatturati ma danno diritto alla detrazione dell’IVA pagata al momento dell’acquisto. Affinché un bene sia considerato campione deve rappresentare il bene originario da cui è stato tratto o riprodurre fedelmente le caratteristiche organolettiche della merce che rappresenta. Lo scopo del campione deve rimanere essenzialmente e sostanzialmente dimostrativo. Inoltre, il campione deve obbligatoriamente riportare la dicitura campione gratuito stampata in modo indelebile.
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