Il diritto alla detrazione dell’IVA matura con la presa visione della fattura elettronica. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la Risposta a interpello n. 435 del 26 settembre 2023. Tale chiarimento risulta importante quando il Sistema di Interscambio non riesce a recapitare correttamente la fattura elettronica al destinatario e la conserva nella sezione messa a disposizione del cassetto fiscale. Vediamo, nel dettaglio, il caso di specie e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Il sistema di fatturazione elettronica prevede, ai fini della consegna della fattura al destinatario, l’intervento del Sistema di Interscambio (SdI) che, attraverso codici univoci è in grado di recapitare correttamente la fattura al destinatario.
Qualora il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il Sistema di Interscambio rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
In tali casi, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.
La presa visione della fattura determina l'avverarsi del presupposto formale che, in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/E del 2018, unitamente al realizzarsi del presupposto sostanziale, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.
Pertanto, nell’ordinarietà dei casi, il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'IVA coincide con quella della consegna del documento. Se, invece, il Sistema di Interscambio non riuscisse a consegnare la fattura elettronica per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'IVA coincide con quella di presa visione da parte del cliente della fattura nella propria area riservata.
L’azione di prendere visione delle fatture conservate nel proprio cassetto fiscale, tuttavia, non può essere arbitraria né può essere procrastinata poiché in tal caso si darebbe origine ad un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione.
Ti ricordo che la detrazione dell’IVA è un meccanismo che evita il cumulo dell’imposta e consente di far gravare l’imposta solo sul valore aggiunto in ogni fase della filiera. La detrazione dell’IVA è disciplinata dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, che stabiliscono i requisiti, le modalità e i termini per esercitare il diritto alla detrazione.
La detrazione dell’IVA è un argomento complesso e delicato, che richiede una conoscenza approfondita della normativa vigente e delle sue interpretazioni giurisprudenziali. Puoi approfondire il tema della detrazione dell’IVA e delle sue implicazioni pratiche acquistando il libro Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali, un testo che ti guiderà passo passo nella comprensione e nell’applicazione di questa importante imposta.
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