Il principio di detrazione dell'IVA sugli acquisti

Detrazione IVA
L’IVA, o imposta sul valore aggiunto, è un tributo indiretto che grava sul consumo di beni e servizi. È applicata dal venditore o dal prestatore al momento della cessione del bene o della prestazione del servizio, e viene poi versata al fisco dal soggetto passivo, cioè colui che effettua l’operazione imponibile. Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre dall’imposta dovuta al fisco l’imposta che ha pagato o che gli è stata addebitata per gli acquisti o le importazioni di beni e servizi effettuati nell’esercizio della sua attività. Questo meccanismo, detto di detrazione dell’IVA sugli acquisti, ha lo scopo di evitare il cumulo dell’imposta lungo la filiera produttiva e di far gravare l’IVA solo sul valore aggiunto da ogni operatore.

La detrazione dell'IVA si fonda sui principi secondo cui:
  • il sistema delle detrazioni è inteso ad assicurare la neutralità dell’IVA in capo agli operatori economici che pongono in essere attività soggette all’imposta;
  • il diritto a detrazione sorge quando l’imposta è esigibile; tale diritto non è, in linea di principio, soggetto a limitazioni ed è esercitabile immediatamente.
Le condizioni sostanziali, ai fini della detrazione dell'IVA, presuppongono che l’interessato sia un soggetto passivo e che i beni o i servizi, con riferimento ai quali viene invocato il diritto alla detrazione, siano afferenti alle operazioni imponibili effettuate a valle.

L’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, che consente al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa o dell’attività professionale, richiede, oltre alla qualità di imprenditore o di lavoratore autonomo dell’acquirente, anche un ulteriore requisito costituito dalla inerenza del bene acquistato, cioè dalla sua strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale o professionale concretamente espletata.

La strumentalità va identificata in base al raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive che siano state già compiute o anche soltanto programmate, dovendo risultare assolta la prova della strumentalità della prima rispetto alle seconde, e va valutata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa o della professione.

La dimostrazione della strumentalità resta a carico dell’interessato (Cass. civ., sent. n. 16696 del 9 agosto 2016).

La dimostrazione di detta inerenza/strumentalità resta a carico dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità dell’acquirente (Cass. civ., sent. n. 16696 del 9 agosto 2016).

Il diritto alla detrazione matura nel momento in cui l’IVA diventa esigibile, cioè quando si verifica il fatto imponibile (ad esempio, la consegna del bene o la fatturazione del servizio). Per poter esercitare il diritto alla detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso della documentazione comprovante l’operazione passiva (ad esempio, la fattura elettronica o la bolla doganale) e deve aver registrato l’operazione nei registri IVA.

La detrazione dell’IVA sugli acquisti non è sempre ammessa in misura integrale ma può essere soggetta a limitazioni o esclusioni in base alla natura dei beni o dei servizi acquistati o alla tipologia delle operazioni attive effettuate dal soggetto passivo. In particolare, si distinguono due tipi di indetraibilità:
  1. indetraibilità oggettiva riguarda i casi in cui la legge prevede espressamente l’esclusione o la riduzione della detrazione per determinate categorie di beni o servizi, indipendentemente dall’uso che ne fa il soggetto passivo;
  2. indetraibilità soggettiva riguarda i casi in cui la detrazione è subordinata all’effettivo impiego dei beni o dei servizi acquistati per la realizzazione di operazioni imponibili.
L'imposta diventa indetraibile anche quando è assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica che giustifichi le operazioni economiche le quali, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta ma, in realtà, sostanzialmente elusiva (Cass., sent. n. 10353/2006 e n. 25777/2014).

A minare la detraibilità dell'imposta interviene anche la descrizione indicata in fattura. Infatti, secondo la Corte di Giustizia (sent. 15 settembre 2015, n. C-516/2014), la direttiva IVA prescrive l'obbligo di precisare l’entità e la natura dei servizi forniti, senza specificare, però, che sia necessario descrivere in maniera esaustiva i singoli servizi forniti. L’obiettivo perseguito dalle indicazioni obbligatorie che devono essere presenti su una fattura, infatti, è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare il pagamento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA.

Una fattura con descrizione troppo vaga non soddisfa i requisiti di legge e, quindi, il diritto alla detrazione può essere negato.

In sintesi: la fattura deve indicare la data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi. Solo in questo modo sarà possibile controllare quando si sia realizzato il fatto generatore dell’imposta e, di conseguenza, determinare quali disposizioni fiscali debbano trovare applicazione ratione temporis rispetto all’operazione su cui verte siffatto documento.

Pertanto, una fattura con una descrizione troppo vaga (nel caso di specie l'indicazione contestata è «servizi giuridici forniti sino ad oggi») non soddisfa i requisiti di legge e, quindi, il diritto alla detrazione può essere negato. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che vanifichino l’esercizio del diritto medesimo.

L’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetti i requisiti previsti dalla direttiva IVA qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto siano stati soddisfatti.

L’Amministrazione finanziaria, quindi, non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetti i requisiti previsti dalla direttiva IVA qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto siano stati soddisfatti. L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi all’esame della sola fattura ma deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.

Attenzione, però: il possesso di una fattura contenente tutte le indicazioni prescritte costituisce una condizione formale e non una condizione sostanziale del diritto a detrazione dell’IVA e la rettifica posteriore della fattura incompleta non influenza il diritto a detrazione che va esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo e nel corso del quale il soggetto d’imposta è in possesso della fattura (ancorché incompleta). È questo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia (sent. 15 settembre 2016, n. C-518/14).

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