Diventa imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica al fine della produzione e scambio di beni o servizi. Prima della costituzione di un'impresa, l'imprenditore ha un ampio ventaglio di scelte da fare. Occorre decidere se avviare un'impresa individuale o collettiva, a conduzione familiare, di persone o di capitali. Fra queste le più comuni sono sicuramente le Sas (società in accomandita semplice), le Spa (società per Azioni) e le Srl (società a responsabilità limitata). Ecco, allora, una breve guida per scegliere la forma giuridica migliore per la tua impresa.
Imprese individuali e imprese collettive
Le aziende che appartengono ad un soggetto giuridico privato possono essere distinte in imprese individuali e imprese collettive. Le imprese individuali fanno capo ad un soggetto coincidente con una persona fisica mentre le imprese collettive si realizzano quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Imprese familiari
Se l'imprenditore di avvale di familiari, solitamente costituisce un'impresa familiare dove il 49% dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi viene imputato a ciascun familiare che abbia prestato servizio continuativo in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Per fare ciò, quindi, è necessario che tali familiari partecipanti all'impresa risultino indicati da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta. La perdita dell'impresa familiare va attribuita al titolare che può compensarla con i suoi redditi conseguiti nell'anno o fruendo del riporto agli anni successivi.
Società di persone
Fra le società di persone più utilizzate si hanno le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.). Nella S.n.c. i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Nella S.a.s., invece, sono presenti due categorie di soci:
- i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote di capitale conferito.
La costituzione di una società di persone si perfeziona con la stipula dell'atto costitutivo che deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. I soggetti che intendono dare vita ad una società di persone sottoscrivono il capitale sociale il cui apporto da parte dei soci può avvenire sia in denaro che in natura.
Forma giuridica Snc
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
L'atto costitutivo della società deve indicare:
- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società [2296; 19 c.p.c.] e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- la durata della società.
Forma giuridica Sas
Nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. In linea generale, la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice. Il socio accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
L'atto costituivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Società di capitali
Fra le più comuni società di capitali si hanno le società per Azioni (S.p.A.) dove le quote dei soci sono rappresentate da azioni, le società a responsabilità limitata (S.r.l.) nelle quali per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, le società in accomandita per Azioni (S.a.p.A.) che, come nelle S.a.s., sono presenti soci accomandatari e soci accomandanti.
L'atto costitutivo di una società di capitali deve essere redatto per atto pubblico da un notaio che deve depositarlo entro trenta giorni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. È, inoltre, necessario sottoscrivere per intero il capitale sociale e versare almeno i 3/10 presso un Istituto di credito dei conferimento in denaro.
Forma giuridica Srl
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
Quale forma societaria scegliere
La scelta della forma giuridica non ha soluzioni univoche o che siano uguali per tutti. Devi scegliere quale forma giuridica adottare in base al tipo di impresa che vuoi avviare. Tieni conto che le decisioni che prenderai implicano conseguenze di carattere economico, vincolano le opzioni relative ai finanziamenti, condizionano i rapporti tra i soci (laddove esista una compagine sociale) e comportano un diverso trattamento fiscale, con ripercussioni sui costi aziendali. Per questo motivo dovrai ponderare la scelta prima di adottare qualsiasi decisione.
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