Regime forfetario 2022 per lavoratori dipendenti

Regime forfetario

La Legge 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, modificata per ultimo dalla legge 27 dicembre 2019, n. 190, ha istituito il regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con un'unica imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. Il regime agevolato rappresenta il regime naturale per chi possiede i requisiti, può essere utilizzato anche dai lavoratori dipendenti che svolgono un'attività in proprio e prevede vantaggi in termini di adempimenti e sul regime contributivo.

Lavoratori dipendenti che svolgono attività in proprio

L'art. 1, c. 57, lett. d-ter) stabilisce che non possano avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di euro 30mila. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Con tale disposizione il legislatore consente l'accesso al regime forfetario ai lavoratori dipendenti e pensionati con una attività in proprio ma a condizione che il reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non sia superiore nell'anno precedente ai 30mila euro e sempre a condizione che siano rispettati i vincoli di accesso stabiliti dalla normativa.

Requisiti di accesso al regime forfetario

Se sei un lavoratore dipendente e vuoi, contestualmente, avviare un'attività, il primo requisito che dovrai verificare, dopo esserti accertato che il tuo reddito di lavoro dipendente sia inferiore alla predetta soglia di 30mila euro, è rappresentanto dall'amontare dei ricavi che presumi di incassare.

Infatti, per espressa previsione normativa, non puoi applicare il regime forfetario se hai conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65mila. Quindi, se prevedi di ricavare un importo maggiore a tale soglia dovrai necessariamente organizzare diversamente la tua attività d'impresa e di lavoro dipendente.

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Ai fini dell'accesso al regime forfetario, tieni bene a mente che l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Pertanto, se scegli di avviare l'attività subito dopo le ferie estive, con decorrenza dal 1° settembre 2022, il valore soglia dei ricavi cui fare riferimento sarà rappresentato dai 4/12 di quanto previsto dalla normativa.

Inoltre, le persone fisiche che esercitano attività d'impresa possono applicare il regime forfetario se nell'anno precedente hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20mila lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.

Imposta forfetaria

L'aliquota di tassazione per chi adotta il regime forfetario è unica ed è pari al 15%, tuttavia per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi è stabilita nella misura del 5%.

Affinché una attività avviata possa essere considerata nuova (ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 5%) devi fare riferimento ai seguenti punti:

  • non devi avere esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve comunque essere superiore ai limiti stabiliti.

In merito al secondo punto, la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo si verifica quando l'attività in concreto si rivolge alla stessa clientela e utilizzando la medesima attrezzatura utilizzata in precedenza dall'azienda.

Contributi previdenziali

Interessanti anche le disposizioni dettate ai fini contributivi: i contribuenti forfetari applicano una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della Legge 335/1995).

Calcolo del reddito imponibile

Il reddito imponibile è calcolato applicando all'ammontare dei ricavi perpepiti nel periodo d'imposta, determinati in base al criterio di cassa, il coefficiente di redditività indicato nella seguente tabella e diversificato in base al codice ATECO.

Gruppo di settoreCodice di attività ATECO 2007Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.940%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari(41 - 42 - 43) – (68)86%
Intermediari del commercio46.162%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)78%
Altre attività economiche(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)67%

Deducibilità delle spese nel regime forfetario

Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previste a forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che, come visto nella precedente tabella, variano a seconda dei diversi tipi di attività.

Monitoraggio dell'attività

Da quando avrai avviato la tua attività nel regime forfetario dovrai monitorare costantemente l'andamento del tuo business non soltanto per garantirti la permanenza all'interno del regime ma anche per valutare se non sia il caso di adottare il tradizionale metodo ordinario. Il confronto va effettuato in prima battuta considerando il carico fiscale.

Per prima cosa, quindi, dovari confrontare da una parte i costi forfetari determinati attraverso il coefficiente specifico e dall'altra l'incidenza effettiva dei costi (inclusi gli ammortamenti). Più costi si conseguono in relazione all'attività esercitata e meno conveniente è il regime forfetario.

Inoltre dovrai considerare che il reddito forfetario va tassato con una aliquota del 15% (ridotta al 5% per i primi anni) e che eventuali oneri detraibili e deducibili, in assenza di altri redditi, vanno persi in quanto non trovano capienza nel reddito complessivo (fatta eccezione per i contributi previdenziali la cui deduzione è garantita anche per i forfetari).

Avvio dell'attività in regime forfetario

In sede di inizio attività (modello AA9/12) è necessario comunicare l'adesione al regime forfetario. Non si tratta di un'opzione e, pertanto, la mancata comunicazione non comporta esclusione dal regime. Tuttavia è punita con sanzione compresa tra 250 e 2mila euro.

È opportuno, pertanto, avere adeguata conoscenza del regime prima di avviare l'attività. Se sei un lavoratore dipendente e hai intenzione di avviare un'attività d'impresa adottando il regime forfetario, ti tornerà particolarmente utile il mio ebook intitolato Guida all'avvio di un'impresa.

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